CLAUSOLA SOCIALE – OBBLIGO DI RIASSORBIMENTO COME CRITERIO PREMIALE – LEGITTIMITÀ. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23.04.2021 N. 3297

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23.04.2021 N. 3297

Premesso che per costante giurisprudenza di questa sezione (ex multis, sentenze nn. 1576/2021, 8442/2020, 4796/2020, 389/2020, 750/2019, 726/2019) l’obbligo sotteso alla clausola sociale, che richiede un bilanciamento fra valori antagonisti (v sezione, sentenza n. 6761/2020), non può mai essere assoluto (id est, tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa e da impedire una efficiente ed efficace combinazione dei fattori della produzione), ciò che appare dirimente nel caso di specie è che – in tale prospettiva – la lex specialis prevedeva l’obbligo di riassorbimento del personale non come condizione di partecipazione alla gara, ma come criterio premiale.

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