Massima Sentenza

“…la mancanza di sottoscrizione va…considerata quale mera irregolarità e non idonea ad inficiare la validità del verbale, qualora, come nel caso di specie, non sia stata svolta alcuna contestazione circa la effettività e veridicità del suo contenutola funzione della sottoscrizione è di consentire l’individuazione dell’autorità emanante, con la conseguenza che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento, perché non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato; l’autografia della sottoscrizione “non è, invece, configurabile come requisito di esistenza giuridica dell’atto amministrativo – e quindi di validità – qualora dallo stesso contesto dell’atto sia possibile accertare la provenienza dell’atto e la sicura attribuzione all’autore” … “se è vero che la firma apposta in calce ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per potere ricondurre quest’ultimo, per i profili psichico e giuridico, all’agente amministrativo che lo abbia formalmente adottato, è altrettanto vero che, anche in ossequio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino, non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell’atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell’atto…”

TAR Campania Salerno, Sez. I, 03.11.2023, n. 2460


La mancanza di sottoscrizione va considerata quale mera irregolarità e non idonea ad inficiare la validità del verbale, qualora, come nel caso di specie, non sia stata svolta alcuna contestazione circa la effettività e veridicità del suo contenuto

“…Occorre dunque procedere allo scrutinio dei motivi aggiunti, mediante i quali, con un unico motivo, la ricorrente deduce la nullità del verbale di verifica di anomalia, per vizi di forma…

16. Non possono essere condivise le censure concernenti il verbale le quali, nella stessa prospettazione di parte, rivestono una valenza meramente formale, atteso che la ricorrente non contesta la veridicità di quanto affermato nei verbali in ordine all’effettiva presenza di tutti i membri della Commissione, limitandosi ad evidenziare unicamente la carenza delle sottoscrizioni

Deve pertanto trovare applicazione quella giurisprudenza secondo la quale “la mancanza di sottoscrizione va…considerata quale mera irregolarità e non idonea ad inficiare la validità del verbale, qualora, come nel caso di specie, non sia stata svolta alcuna contestazione circa la effettività e veridicità del suo contenuto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 15 luglio 2022, n. 10022). 

Ad abundantiam si osserva, su un piano generale, come la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la funzione della sottoscrizione è di consentire l'individuazione dell'autorità emanante, con la conseguenza che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento, perché non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato; l'autografia della sottoscrizione “non è, invece, configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo - e quindi di validità - qualora dallo stesso contesto dell'atto sia possibile accertare la provenienza dell'atto e la sicura attribuzione all'autore” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 10 luglio 2020, n. 3019); “se è vero che la firma apposta in calce ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per potere ricondurre quest'ultimo, per i profili psichico e giuridico, all'agente amministrativo che lo abbia formalmente adottato, è altrettanto vero che, anche in ossequio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino, non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell'atto stesso” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 novembre 2017, n. 5245)..."

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