L’OMISSIONE DICHIARATIVA NON INTEGRA IL MENDACIO, CON LA CONSEGUENZA CHE, IN TALI IPOTESI, NON VI SONO I PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA FATTISPECIE SANZIONATORIA DI CUI ALL’ART. 213, COMMA 13, DEL D.LGS. 50/2016
TAR Lazio Roma, Sez. I, 18.01.2021, n. 10659
“…A seguito di segnalazione della stazione appaltante, Anac provvedeva a sanzionare parte ricorrente, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, riscontrando nella fattispecie la presentazione di una falsa dichiarazione e la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave; l’Autorità disponeva, quindi, l’irrogazione della sanzione di quarantacinque giorni di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto e della sanzione pecuniaria di 5.000,00 euro.
Le sanzioni erano irrogate in quanto Infrastrutture Stradali, in sede di autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett .c), del d.lgs 50/2016, aveva dichiarato “di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” e, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter) che “l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti”.
Secondo l’Autorità, la fattispecie in contestazione non sarebbe inquadrabile nell’ambito di un’omissione ma di una falsa dichiarazione, in quanto tale sanzionabile, poiché nel Casellario era presente una annotazione interdittiva a carico della parte ricorrente, disposta in ragione di una precedente esclusione da una procedura di gara. Aggiunge Anac che l’operatore economico “avrebbe quindi dovuto dichiarare la precedente esclusione, cui è seguita l’annotazione interdittiva rilevata nel Casellario informatico, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni di sua competenza in merito all’affidabilità dell’O.e. ed in merito agli eventuali gravi illeciti professionali commessi, valutazione da effettuare in sede di verifica dei requisiti generali” (cfr. pag. 3 della delibera 10 febbraio 2021).
Questa Sezione ha avuto di recente modo di osservare che in sede di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici i concorrenti sono tenuti a rendere una dichiarazione omnicomprensiva, segnalando tutte le vicende afferenti la propria attività professionale e in tale ambito rilevano anche le omissioni dichiarative idonee ad incidere sulle decisioni della stazione appaltante in merito alla conduzione della gara, come nell’ipotesi della partecipante che ha taciuto una circostanza che avrebbe comportato il venir meno dei requisiti di partecipazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 30 agosto 2021, n. 9421). La pronuncia ha aggiunto che, <<fermo restando che omissioni dichiarative quali quelle contestate sono suscettibili di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento al potere di annotazione dell’Anac, l’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza”.
In tale ambito, quindi, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni devono ritenersi rilevanti esclusivamente le condotte espressamente previste dalla norma, ovvero l’omissione di informazioni richieste e le false dichiarazioni. In tal senso è stato evidenziato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (…) che di tale disposizione deve essere prescelta un’interpretazione restrittiva, in quanto la segnalazione comporta l’apertura di un procedimento finalizzato all’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con effetti general-preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria (Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 630; Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4427)”.
Nel caso in esame, la dichiarazione resa dalla ricorrente ai fini della partecipazione alla gara conteneva certamente una omissione, relativa alla presenza di una annotazione interdittiva nel Casellario per una precedente esclusione da una gara, che costituiva una informazione potenzialmente rilevante per la formazione in capo alla stazione appaltante di una decisione consapevole circa il possesso dei requisiti di partecipazione, avuto riguardo alla presenza di circostanze pregresse valutabili quale “grave illecito professionale”.
Tuttavia, tale omissione non integra anche il presupposto del “mendacio” richiesto dalla norma, che consente all’Anac di irrogare sanzioni, presupposto che si configura, secondo l’Adunanza Plenaria n. 16/2020, solo nel caso di dichiarazioni “obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità”. Nella fattispecie, infatti, la ricorrente ha taciuto l’esistenza di circostanze pregresse che la stazione appaltante può reputare in grado di incidere negativamente sulla sua affidabilità ma non ha anche reso una dichiarazione falsa. Di conseguenza, aderendo all’interpretazione restrittiva della disposizione, non poteva essere applicata la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016…”