LA STAZIONE APPALTANTE NON PUO’ RICHIEDERE AD UN CONCORRENTE LA PROVA, SIN DAL DEPOSITO DELL’OFFERTA, DI DISPORRE DI UNA REGISTRAZIONE O DI UN RICONOSCIMENTO RICHIESTI DALLA NORMATIVA APPLICABILE ALL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO PUBBLICO DI CUI TRATTASI E RILASCIATA DALL’AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO, OVE SIANO GIÀ IN POSSESSO DI UNA REGISTRAZIONE O UN RICONOSCIMENTO ANALOGHI NELLO STATO MEMBRO NEL QUALE SONO STABILITI

Corte di Giustizia UE, 20 maggio 2021, n. C-6/20

Gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve esigere, in un bando di gara e quale criterio di selezione qualitativa, che gli offerenti forniscano la prova, sin dal deposito della loro offerta, di disporre di una registrazione o di un riconoscimento richiesti dalla normativa applicabile all’attività oggetto dell’appalto pubblico di cui trattasi e rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione dell’appalto, ove siano già in possesso di una registrazione o un riconoscimento analoghi nello Stato membro nel quale sono stabiliti.

2) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che non può essere invocato da un’amministrazione aggiudicatrice che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, per conformarsi alla normativa nazionale relativa ai prodotti alimentari, abbia imposto agli offerenti di disporre, sin dalla presentazione della loro offerta, di una registrazione o di un riconoscimento rilasciati dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione dell’appalto.

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