IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE SOA INTEGRA UNA FUNZIONE PUBBLICA DI CERTIFICAZIONE, CON LA CONSEGUENZA CHE L’ATTESTATO IN PAROLA E’ EQUIPARABILE A UN ATTO PUBBLICO CHE FA FEDE FINO A QUERELA DI FALSO

Cons. St., Sez. V, 14.06.2021, n. 4622

“…Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è evidente ragione di discostarsi, nel caso di specie, il rilascio delle attestazioni SOA integra una funzione pubblica di certificazione, potendosi equiparare l’attestato SOA ad un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso – appunto – attestati (ex multis, Cons. Stato, VI, 4 luglio 2012, n. 3905; V, 19 aprile 2011, n. 2401); in tal senso si pongono anche il comunicato AVCP n. 41 del 13 luglio 2004 e le determinazioni della stessa Agenzia nn. 6 del 21 aprile 2004 e 10 del 25 maggio 2004.

La pubblica valenza accertativa delle attestazioni SOA trova eco nella previsione dell’art. 60, comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.

In coerenza con la previsione dell’art. 60, anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP, poi divenuta ANAC) ribadiva, nel parere di precontenzioso n. 89 del 30 maggio 2012, che “Per la sola esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro […] il legislatore ha previsto un sistema di qualificazione unico ed esclusivo tramite SOA (art. 40 D.Lgs. 163/2006), in virtù del quale ciascuna impresa è qualificata per una o più delle categorie di cui all’Allegato A DPR 207/2010 e classificata, nell’ambito di ogni categoria, secondo gli importi di cui all’art. 61, comma 4, DPR 207/2010.

Al termine del procedimento di qualificazione la SOA rilascia all’impresa un’apposita attestazione, la quale costituisce requisito necessario e sufficiente per partecipare alle gare per gli affidamenti di lavori pubblici corrispondenti a quelli oggetto dell’attestazione”.

La certificazione SOA – ove esistente e formalmente corretta – è dunque vincolante per l’amministrazione, che nel corso delle verifiche di sua competenza circa la sussistenza o meno dei presupposti di partecipazione alla gara dei singoli operatori economici non può sindacarne la correttezza o veridicità, se del caso per discostarsene.

In quanto equiparabile ad un atto pubblico facente fede fino a querela di falso delle attestazioni ivi riportate, la correttezza e/o veridicità della certificazione su cui si controverte non poteva essere dedotta – in via principale o anche solo incidentale – innanzi al giudice amministrativo, bensì solamente avanti a quello civile con la formale proposizione di una querela di falso ex art. 221 Cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall’art. 77 Cod. proc. amm.

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