L’ISCRIZIONE CAMERALE PER “ATTIVITA’ ATTINENTE” CON L’OGGETTO DI APPALTI VA RIFERITO AL “SETTORE DI ATTIVITA’.

TAR Puglia Lecce, Sez. II, 02.11.2021, n. 1572

“…Ed invero, l’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, nel fissare i requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alle pubbliche gare (comma 1, lett. a), stabilisce che essi debbano essere “ attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto” (comma 2), tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, e che, ai fini della sussistenza del requisito di idoneità professionale di cui al comma 1, lett. a), “ i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali”.

4.2. Come chiarito dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, e comma 3, D. Lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Sez. V, 25 luglio 2019, 5257).

4.3. Pertanto, da tale ratio sottesa alla valutazione delle certificazioni camerali, e nell’ottica di una lettura del bando che tenga conto della funzione e dell’oggetto dell’affidamento, si è desunta la necessità di una congruenza o corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste.

L’oggetto sociale viene così inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7846; Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 648; Sez. IV, 23 settembre 2015, n. 4457).

4.4. Quando, dunque, il bando richiede il possesso di una determinata qualificazione dell’attività, sia pure utilizzando il generico riferimento ad “attività attinenti all’oggetto di appalto”, quest’ultima va intesa in senso strumentale e funzionale all’accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza.

4.5. La corrispondenza contenutistica tra le attività oggetto di appalto e quelle oggetto di iscrizione, sebbene non debba intendersi in senso rigido come perfetta sovrapponibilità di contenuti, che condurrebbe ad una ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti, tuttavia va accertata secondo un criterio di proporzionalità e di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una visione complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

4.6. L’interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l’accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Sez. III, 10 novembre 2017, n. 5182; Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 796).

5. In definitiva, la recente giurisprudenza ha affermato, da una parte, che l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata solo sui c.d. codici ATECO (aventi “preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria”: così Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 262) – specie allorquando la lex specialis, come nella specie, non abbia prescritto uno specifico codice come requisito di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara; dall’altra, che l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2019, n. 6431; Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).

5.1. Alla stregua degli approdi giurisprudenziali, è doverosa l’interpretazione non restrittiva delle prescrizioni di gara che riguardano il possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività “attinenti” all’oggetto dell’appalto, nel senso che deve ritenersi soddisfatto il requisito se tra le attività dell’impresa risultanti dall’iscrizione figuri un’attività “coerente” con l’oggetto dell’appalto, sia essa prevalente o secondaria.

5.2 La prescrizione del disciplinare di gara che richiede una iscrizione camerale per “attività attinente” con l’oggetto di appalto va riferita al “settore di attività”, tenuto conto dell’interesse della stazione appaltante di selezionare un imprenditore qualificato e affidabile, per cui l’essere esercente di attività tipiche del servizio posto in gara, anche se non si tratta dell’attività prevalente dell’impresa, è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2016 n. 611)…”

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