IL CONTRATTO DI CESSIONE O DI AFFITTO D’AZIENDA DETERMINA L’AUTOMATICO TRASFERIMENTO ALL’ACQUIRENTE (O ALL’AFFITTUARIO) DI TUTTI I RAPPORTI COMPRESI NEL COMPLESSO AZIENDALE, SIA ATTIVI CHE PASSIVI NEI QUALI L’AZIENDA STESSA O IL SUO RAMO SI SOSTANZIA, COME SI EVINCE DALLA LETTURA DEGLI ARTT. 2558 – 2562 DEL CODICE CIVILE. IN BASE AL PRINCIPIO GENERALE UBI COMMODA IBI INCOMMODA, SI È QUINDI AFFERMATO CHE IL CESSIONARIO, COME SI AVVALE DEI REQUISITI DEL CEDENTE SUL PIANO DELLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE, COSÌ RISENTE DELLE CONSEGUENZE, SULLO STESSO PIANO, DELLE EVENTUALI RESPONSABILITÀ DEL CEDENTE. LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFITTUARIO NON RISPONDA DEI DEBITI FISCALI E CONTRIBUTIVI DELL’AFFITTANTE (AI SENSI DELL’ART. 2650 C.C.) NON PRECLUDE INVERO CHE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE, IL MOTIVO OSTATIVO SI TRASLI ANCHE SULL’IMPRESA AFFITTUARIA (BENCHÉ QUESTA VERSI IN UNA SITUAZIONE DI REGOLARITÀ) ALLORCHÉ QUESTA MUTUI I REQUISITI DI CAPACITÀ IN VIRTÙ DEL COMPENDIO AFFITTATO E SUSSISTA LA SOSTANZIALE CONTINUITÀ AZIENDALE TRA I DUE SOGGETTI DELL’OPERAZIONE NEGOZIALE (CFR. CONS. STATO, SEZ. III, 12 DICEMBRE 2018, N. 7022), BEN POTENDO IN QUEL CASO L’AFFITTANTE RISENTIRE ANCHE DELLE COMPONENTI NEGATIVE (AI SOLI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE) SENZA CHE CIÒ IMPLICHI ALCUNA TRASLAZIONE DI RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE IN VIA SOLIDALE,
TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 09.05.2022, n. 1059
“…La giurisprudenza ha in più occasioni affermato che il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, come si evince dalla lettura degli artt. 2558 – 2562 del codice civile (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria sent. n. 10 del 4 maggio 2012; T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 1676)
In base al principio generale ubi commoda ibi incommoda, si è quindi affermato che il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente (in tal senso: Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331; Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022; Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470; Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 10).
L’esigenza sottesa ad una simile interpretazione “è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti” (Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6706; T.A.R. Napoli, sez. II, 6 aprile 2016, n. 1680). Invero “non soltanto l’affittuario è in condizione di utilizzare mezzi d’opera e personale facenti capo all’azienda affittata ma, soprattutto, si mette in condizione di avvantaggiarsi anche dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario facenti capo a tale azienda, per quanto ciò avvenga per un periodo di tempo determinato e malgrado la reversibilità degli effetti una volta giunto a scadenza il contratto di affitto d’azienda, con l’obbligo di restituzione del complesso aziendale” (Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022, cit.; Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470, cit.).
Spetta in queste ipotesi alla società affittuaria l’onere di dimostrare “la discontinuità gestionale tra le due società, sì da dimostrare la completa disponibilità da parte della concorrente del compendio aziendale affittato”. Il cessionario deve in altre parole fornire “la prova di una completa cesura tra le gestioni” (cfr., in tal senso: Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6706; Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470)...
… Come condivisibilmente argomentato dalla difesa dell’amministrazione resistente, affermare l’irrilevanza di debiti fiscali preesistenti poiché, al momento della stipula di un contratto di affitto di azienda, era stata accolta un’istanza di rateizzazione e la società non versava in una situazione di irregolarità fiscale, consentirebbe facili elusioni degli obblighi previsti dalla normativa che regola la partecipazione degli operatori alle procedure di evidenza pubblica.
Per queste ragioni trova piena applicazione nel caso di specie quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi commoda, ibi incommoda: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente” (sent. n. 10/2012).
La circostanza che l’affittuario non risponda dei debiti fiscali e contributivi dell’affittante (ai sensi dell’art. 2650 c.c.) non preclude invero che, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, il motivo ostativo si trasli anche sull’impresa affittuaria (benché questa versi in una situazione di regolarità) allorché questa mutui i requisiti di capacità in virtù del compendio affittato e sussista la sostanziale continuità aziendale tra i due soggetti dell’operazione negoziale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022), ben potendo in quel caso l’affittante risentire anche delle componenti negative (ai soli fini del soddisfacimento dei requisiti di partecipazione) senza che ciò implichi alcuna traslazione di responsabilità patrimoniale in via solidale, come affermato dalla giurisprudenza.
Quanto alla continuità imprenditoriale tra l’affittuario e l’affittante, come affermato in giurisprudenza, essa “risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell’azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato (cessionario) abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6706; 5 novembre 2014, n. 5470).
Non grava, quindi, in capo all’amministrazione l’obbligo di motivare sulla sussistenza della continuità imprenditoriale; grava piuttosto in capo alla società affittuaria l’onere di fornire la prova di una completa cesura tra le gestioni…”