La giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione, ha evidenziato che la previsione del disciplinare di gara che dispone l’esclusione di un concorrente per il caso di mancata allegazione del computo metrico trova il suo fondamento nell’art. 32, comma 14 bis, del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale “i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto“. che solo negli appalti di lavori aggiudicati “a corpo”, e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare. E’, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti

TAR Campania Napoli, Sez. I, 21.10.2022, n. 6527

“…5. Con i successivi motivi di ricorso la ricorrente si duole della circostanza che la mancata allegazione del computo metrico estimativo all’offerta economica non fosse richiesta a pena di esclusione dagli atti di gara; in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire l’integrazione dell’offerta economica esercitando il doveroso potere di soccorso istruttorio.

Anche tali motivi di ricorso sono infondati.

Come già è emerso in fase cautelare, la ricorrente è stata esclusa dalla gara, in quanto non ha allegato all’offerta economica il computo metrico estimativo, espressamente richiesto a pena di esclusione dall’art. 24 del bando di gara.

La giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione, ha evidenziato che la previsione del disciplinare di gara che dispone l’esclusione di un concorrente per il caso di mancata allegazione del computo metrico trova il suo fondamento nell’art. 32, comma 14 bis, del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale “i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto” (T.A.R. per la Campania, sez. I, 09/07/2020, n. 2958).

Questa Sezione ha, peraltro, chiarito che solo negli appalti di lavori aggiudicati “a corpo”, e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 30/07/2019, n. 4169).

E’, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti, (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 13/03/2020, n. 376).

Nel caso di specie, il computo metrico estimativo è stato chiesto in relazione ad un appalto a misura e, pertanto, lo stesso rappresenta una voce essenziale dell’offerta economica e del contratto da stipulare.

Il computo metrico estimativo, come ha precisato il Consiglio di Stato (sez. V, sentenza del 6 maggio 2019, n.2909) consiste, infatti, nell’indicazione dei lavori e delle misure e quantità di materiali e opere per ciascuna categoria necessaria per realizzare il progetto e la sua utilità, oltre che in funzione della misurazione dei fattori occorrenti rispetto al prezzo, è correlata alla definizione dell’oggetto dei lavori da eseguire, sicché esso costituisce, ad un tempo, supporto tecnico del progetto e strumento per la valutazione della convenienza economica dell’offerta…”

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