PER L’ACCESSO ALL’OFFERTA TECNICA, COPERTA DA SEGRETI TECNICI E INDUSTRIALI, E’ NECESSARIO DIMOSTRARE L’INDISPENSABILITA’ DELL’OSTENSIONE QUALE STRUMENTO PER LA PROPRIA DIFESA IN GIUDIZIO, NON ESSENDO POSSIBILE GIUSTIFICARE L’ACCESSO CON UN GENERICO INTERESSE ALLA TUTELA DEI PROPRI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI

TAR Lazio Roma, Sez. III Ter, 16.11.2021, n. 11809

“…Per ragioni di ordine logico il collegio deve partire dall’esame del terzo motivo di ricorso a mezzo del quale la società ricorrente contesta il parziale riscontro della propria istanza del 18 febbraio 2021 di accesso agli atti della procedura di gara, in particolare, ai verbali delle sedute nelle quali sono state scrutinate le offerte tecniche, nonché alle offerte tecniche e alla documentazione amministrativa delle altre società partecipanti alla procedura.

Come esposto in fatto, alla ricorrente è stato acconsentito solo un accesso parziale agli atti richiesti, essendo stati ostesi, oltre la documentazione amministrativa, i verbali delle sedute di valutazione delle offerte e le offerte tecniche medesime, però, omissati avuto riguardo alla presenza di segreti tecnici e commerciali delle altre concorrenti.

Permane, dunque, l’interesse della ricorrente all’ostensione del contenuto delle offerte tecniche che è stato omissato, avuto riguardo a quanto rappresentato, in particolare, dall’aggiudicataria, in sede procedimentale, quanto alla presenza di segreti tecnici e commerciali nelle parti concernenti il Visa Center; Call Center – App Mobile – Web Site e l’Organizzazione del servizio.

L’art. 53, comma 5, lett. a, d. lgs. n. 50/2016 statuisce al riguardo che “sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente segreti tecnici o commerciali”.

La norma citata restringe il campo di applicazione del diritto di accesso agli atti così come disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Tale restrizione trae la sua ragion d’essere nell’esigenza di garantire la massima applicazione del principio di concorrenza, che permea l’intero settore degli affidamenti pubblici.

Secondo i principi già costantemente affermati dal giudice d’appello “Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali dell’offerta tecnica del concorrente ad una gara pubblica è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio; in particolare, la mera intenzione di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate, perché difetta la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia” (Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6463); né è possibile sostenere che l’interesse all’ostensione sia sempre e comunque sussistente in re ipsa in capo alla seconda classificata e che tale interesse sia sempre prevalente, considerato inoltre che, nel presente caso, l’aggiudicazione in favore della ditta S.E. è dipesa dal maggior punteggio ottenuto da quest’ultima in relazione alla sola offerta economica.”(così, Cons. St. Sez. IV, 28-04-2021, n. 3418).

La domanda della ricorrente, con riguardo alla richiesta di ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, nella parte in cui contiene informazioni coperte da segreto tecnico e commerciale come da quest’ultima dettagliatamente motivato, è dunque infondata in quanto la società ricorrente non ha dimostrato l’indispensabilità dell’ostensione quale strumento per la propria difesa in giudizio, posto che dal verbale e dalle parti ostese dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria emergono comunque le ragioni sottese al punteggio attribuito…”

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