NEL CASO IN CUI UN ELEMENTO DELL’OFFERTA SIA UN REQUISITO DI PARTECIPAZIONE, IL CONCORRENTE DEVE FORNIRE LA PROVA DI POTERNE ACQUISIRE LA DISPONIBILITA’ IN FASE DI ESECUZIONE

TAR Lazio Roma, Sez. II Bis, 28.12.2021, n. 13568

“…Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che “quand’anche si giunga a qualificare un dato elemento dell’offerta come <<requisito di esecuzione>>, è indispensabile che il concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (o, meglio, della sua stipulazione). Solo a questa condizione, d’altronde, l’offerta può stimarsi realmente seria ed attendibile; potendo, altrimenti, ciascun operatore dichiarare al rialzo sugli altri la disponibilità di mezzi e strumenti (sia pur, per così dire, esecutivi), accaparrandosi in questo modo un più alto punteggio, salvo poi non esserne realmente in grado di impiegarli, con grave pregiudizio all’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ove la stazione appaltante si vedesse costretta alla revoca dell’aggiudicazione” (Cons. St., Sez. V, 18.12.2020 n. 8159)…”

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