L’INTERESSE DIFENSIVO ALL’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA VA VERIFICATO IN CONCRETO, ESSENDO NECESSARIO DIMOSTRARE NON GIÀ UN GENERICO INTERESSE ALLA TUTELA DEI PROPRI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, MA LA CONCRETA NECESSITÀ (E, DUNQUE, LA STRETTA INDISPENSABILITÀ) DELL’UTILIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN UNO SPECIFICO GIUDIZIO
Cons. St., Sez. V, 14.01.2022, n. 263
“…Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi tra il diritto d’accesso e il diritto alla riservatezza è costituito dal parametro della «stretta indispensabilità» di cui all’art. 24, comma 7, secondo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241, giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell’interesse di una parte — mossa dall’esigenza di «curare o difendere propri interessi giuridici» — rispetto all’interesse di un’altra parte, altrettanto mossa dall’esigenza di «curare o difendere propri interessi giuridici» legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 1492; sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6463; 21 agosto 2020, n. 5167; 24 maggio 2018, n. 3122; sez. VI, 11 aprile 2017, n. 1692).
Al fine dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito di un procedimento di gara per l’affidamento di contratti pubblici, in cui sono contenute informazioni che potrebbero concernere eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale, dunque, dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (e, dunque, la stretta indispensabilità) dell’utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto all’esercizio del cosiddetto accesso difensivo, risulta necessario accertare l’effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate, con la conseguenza che l’onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo il consueto criterio di riparto dell’onere della prova, su chi agisce.
L’interesse difensivo all’accesso agli atti di gara va, dunque, verificato in concreto…”