IL TERMINE “CIRCA”, IN BASE AI NOTI CANONI ERMENEUTICI DI CUI AGLI ARTICOLI 1362-1371 C.C., APPLICABILI ANCHE AGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, COME AFFERMATO DA UNIVOCA GIURISPRUDENZA, DEVE INTENDERSI NEL SENSO CHE LO SCOSTAMENTO NON DEVE ESSERE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVO, SICCHÉ, IN CASO CONTRARIO, L’OFFERTA DEVE RITENERSI SOTTO TALE PROFILO NON CONFORME ALL’INVITO AD OFFRIRE FORMULATO DALLA STAZIONE APPALTANTE.

TAR Sicilia Catania, Sez. III, 19.01.2022, n. 183

“…La propria offerta un quantitativo di reagenti inferiore rispetto a quanto prescritto dalla legge di gara e che consentono l’effettuazione di 3.500 test all’anno, anziché di circa 4.000, come indicato dalla stazione appaltante.

Al riguardo la Sezione osserva che l’espressione “circa”, in base ai noti canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362-1371 c.c., applicabili anche agli atti e provvedimenti amministrativi, come affermato da univoca giurisprudenza, deve intendersi nel senso che lo scostamento rispetto al target di 4000 test annui non potesse essere particolarmente significativo, sicché l’offerta dell’aggiudicataria deve ritenersi sotto tale profilo non conforme all’invito ad offrire formulato dalla stazione appaltante, in quanto lo scostamento risulta, invece, pari ad 1/8.

Il termina “circa”, infatti, come confermato dalla sua etimologia, significa “intorno a”, sicché non appare plausibile che lo scostamento, in luogo di consistere in una differenza di qualche decina di unità o, a tutto concedere, di un paio di centinaia di unità, potesse addirittura consentire una riduzione di un 1/8 rispetto ai test annuali indicati dall’Amministrazione.

Occorre anche aggiungere che l’art. 1366 c.c. impone, inoltre, l’applicazione di un criterio obiettivo che si fondi su un canone di reciproca lealtà nella condotta delle parti e che tuteli l’affidamento che ciascuna parte deve porre sul significato della dichiarazione resa dall’altra (cioè, nel caso di specie, dalla stazione appaltante, la quale ha formulato l’invito ad offrire a beneficio dei concorrenti, i quali hanno presentato la loro offerta confidando nel significato ragionevolmente desumibile dall’espressioni utilizzata dall’Amministrazione).

Al riguardo va osservato che, diversamente opinando, si determinerebbe una violazione della cosiddetta “par condicio contrattuale”, avendo la ricorrente formulato la sua offerta secondo buona fede, cioè attenendosi al significato obiettivamente desumibile dall’espressione utilizzata dalla stazione appaltante, sicché la sua posizione nell’ambito della procedura resterebbe ingiustificatamente pregiudicata rispetto a quella della controinteressata, la quale ha, invece, attribuito al termine “circa” un significato estremamente lato e improprio, ritenendo consentita l’offerta di una quantitativo di reagenti che consentono un numero di test ben inferiore rispetto al parametro di riferimento indicato dalla stazione appaltante…”

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