LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DA PARTE DI IMPRESE RIUNITE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI SOVRABBONDANTI NON È VIETATA IN VIA GENERALE DALL’ORDINAMENTO, ESSENDO VIETATO SOLO L’UTILIZZO DI TALE STRUMENTO GIURIDICO PER FINALITÀ ANTICONCORRENZIALI, GIUDIZIO DEMANDATO ALLA STAZIONE APPALTANTE.

TAR Lazio Roma, Sez. III , 02.02.2022, n. 1255

“…In primo luogo, si rileva la genericità del motivo in quanto …, in ricorso, si limita a sostenere il carattere sovrabbondante del RTI aggiudicatario alla luce della lamentata sproporzione e irragionevolezza dei requisiti di partecipazione, lumeggiandone poi la presunta rilevanza antitrust solo nelle successive memorie.

In secondo luogo, si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 560/2017), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. la “Comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese ‘sovrabbondanti’ dalle gare pubbliche” del 23 dicembre 2014) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, Comunicato del Presidente del 3 settembre 2014 recante “Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti”; ANAC, determinazione n. 4/2012), hanno affermato che la partecipazione alle gare da parte di imprese riunite in raggruppamenti temporanei sovrabbondanti non è vietata in via generale dall’ordinamento, venendo in rilievo il favor del diritto europeo per la partecipazione alle gare da parte di soggetti riuniti, a prescindere dalla forma giuridica prescelta per l’aggregazione.

Quindi, ad essere vietato non è, ex se, il sovradimensionamento del RTI, ma solo l’utilizzo di tale strumento giuridico per finalità anticoncorrenziali (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5067/2012; TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, n. 518/2018). Vale, inoltre, ricordare, che la valutazione in ordine all’eventuale sussistenza di profili anticoncorrenziali di un RTI è demandata alla stazione appaltante ed è tesa ad appurare, nel caso concreto, se il sia macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con il divieto sancito dall’art. 101 TFUE e/o dall’art. 2 della legge n. 287/1990.

Nel caso di specie l’operato di … risulta pienamente legittimo, in quanto la stazione appaltante, in seguito all’aggiudicazione, ha formulato un apposito quesito al RTI aggiudicatario per svolgere in concreto il vaglio sui possibili profili anticoncorrenziali. Tale verifica si è appuntata sul razionale economico sottostante alla decisione delle società controinteressate di partecipare in forma aggregata. Le risposte fornite hanno messo in luce che la scelta è stata assunta per ragioni di carattere organizzativo, operativo e gestionale, presentando una diretta correlazione con la necessità di soddisfare i requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis…”

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