NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTI O DI CONCESSIONI, LIMITATAMENTE AI CASI DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO ED ECONOMICO È AFFIDATA AD UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE, COMPOSTA DA ESPERTI NELLO SPECIFICO SETTORE CUI AFFERISCE L’OGGETTO DEL CONTRATTO”. LO “SPECIFICO SETTORE” CUI FA RIFERIMENTO L’ART. 77 “È STATO INTERPRETATO IN MODO COSTANTE DALLA GIURISPRUDENZA NEL SENSO CHE LA COMPETENZA ED ESPERIENZA RICHIESTE AI COMMISSARI DEVE ESSERE RIFERITA AD AREE TEMATICHE OMOGENEE E NON ANCHE ALLE SINGOLE E SPECIFICHE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO”, NON ESSENDO CIOÈ RICHIESTA “UNA PERFETTA CORRISPONDENZA TRA LA COMPETENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE, ANCHE CUMULATIVAMENTE CONSIDERATA, ED I DIVERSI AMBITI MATERIALI CHE CONCORRONO ALLA INTEGRAZIONE DEL COMPLESSIVO OGGETTO DEL CONTRATTO. L’ATTRIBUTO DELLE SPECIFICHE COMPETENZE SI RIFERISCE NON GIÀ A CIASCUN SINGOLO COMPONENTE, BENSÌ ALLA COMMISSIONE NEL SUO COMPLESSO

TAR Lazio Roma, Sez. II Quater, 27.04.2022, n. 5177

“...L’attribuzione di un punteggio insufficiente al superamento della soglia sarebbe, pertanto, dipesa dalla non adeguata capacità dei commissari (il punto è stato sviluppato nella memoria notificata l’11.3.2022).

La censura – che, a differenza di quanto eccepito dalla resistente e dalla …, non è inammissibile, avendo la ricorrente dato conto (come si è appena visto) del nesso tra il suo insufficiente punteggio e l’esperienza dei commissari (per il preferibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, quando il vizio specifico è quello dell’incompetenza dei membri della Commissione, ed esso è fatto valere ex post quale vizio che ridonda sull’aggiudicazione, “il ricorrente dovrebbe quanto meno individuare un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta”; Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5194) – è fondata.

Per pacifico indirizzo (v. da ultimo Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2022, n. 2253):

ai sensi dell’art. 77, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;

– lo “specifico settore” cui fa riferimento l’art. 77 “è stato interpretato in modo costante dalla giurisprudenza nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto”, non essendo cioè richiesta “una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto”;

– inoltre, va considerata la necessità di riferire l’attributo delle “specifiche competenze” non già a ciascun singolo componente, bensì “alla commissione nel suo complesso” (la legittima composizione della commissione presuppone cioè “la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto”, per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto “allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare”; così Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1700);

– in tale prospettiva, “è pacifico che la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto […] di guisa che è in relazione allo specifico contesto di gara che va apprezzato il requisito della professionalità dei commissari”.

Nel caso oggi in esame risulta come i tre componenti, pur esibendo un più che variegato novero di esperienze professionali tali da farne apprezzare la competenza nel settore degli appalti pubblici – l’amministrazione deduce in particolare (v. memm. 11.3 e 18.3.2022), che il presidente (un avvocato) avrebbe rivestito il ruolo di membro di commissione in circa 60 gare (tra cui quella per l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria bandito dallo stesso Comune di Guidonia, per un totale di 4 gare; egli avrebbe altresì presieduto commissioni per l’affidamento di servizi relativi ai trasporti, alla gestione delle disabilità e in generale ai servizi sociali), e che anche gli altri due componenti (entrambi ingegneri) avrebbero una notevole esperienza nel settore degli appalti di servizi (per uno, in particolare, vi sarebbe una documentata esperienza nel settore dei servizi sociali, come attestato anche dalla nomina a responsabile dei “servizi alla persona” di un comune di circa 1.500 abitanti) – non possiedono, tuttavia, la professionalità richiesta perché la commissione potesse dirsi formata in prevalenza da soggetti competenti nello “specifico settore” (siccome inteso dalla giurisprudenza innanzi riportata) oggetto della gara.

Va cioè condiviso l’assunto di … dell’assenza, in capo ai commissari, delle “basilari competenze psicologiche, pedagogiche, pediatriche e nutrizionali” necessarie per poter valutare in modo adeguato offerte consistenti in “progetti educativi” che richiedono la conoscenza di metodi (soprattutto) educativi – oltre che gestionali – del tutto peculiari…”

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