In sede di valutazione delle giustificazioni relative ad un’offerta anormalmente bassa, la stazione appaltante, in attuazione di una generale esigenza di celerità e di rapida definizione del procedimento di gara, allorché ritenga (come nella specie) di aver raccolto elementi sufficienti a valutare la congruità dell’offerta senza che residuino dubbi in ordine alla sua attendibilità, ha il potere di decidere sulle giustificazioni prodotte dall’impresa concorrente senza dover prolungare oltremodo tale accertamento (e il conseguente contraddittorio) con la richiesta di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni documentali, sussistendo, invece, a carico dell’offerente l’onere di fornire tempestivamente (e in maniera corretta) tutte le informazioni utili ad escludere un eventuale giudizio di anomalia
TAR Campania Napoli, Sez. III, 20.07.2022, n. 4878
“…Con riferimento al primo aspetto, parte ricorrente, pur riconoscendo che la tabella riepilogativa effettivamente recava l’errore di calcolo rilevato dalla stazione appaltante, nonché altri errori immediatamente percepibili, quali valori eccessivamente superiori rispetto all’impegno orario risultante dalla tabella allegata alla lex specialis di gara e dati identici di impegno orario per dipendenti appartenenti a livelli contrattuali diversi, si duole che la stazione appaltante abbia ritenuto di risolvere il calcolo errato “mediante un conteggio sostitutivo, eseguito in modo del tutto arbitrario e senza preventivamente rivolgere alla ricorrente, come era necessario, un’apposita richiesta di delucidazioni finalizzata a chiarire se i dati posti a base del cennato calcolo fossero corretti o meno”.
Con riferimento invece al secondo aspetto, deduce che se è consentito ad ogni concorrente di giustificare l’offerta economica facendo riferimento al proprio tasso di assenteismo storico (nella specie certificato, per il 2020, da un professionista già in sede di gara), quest’ultimo deve essere reputato affidabile e valevole anche per il futuro.
Le suddette doglianze vanno entrambe disattese.
Deve essere premesso che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli, fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (giurisprudenza consolidata: cfr. ex multis Consiglio di Stato, A.P., 29 novembre 2012 n. 36; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021 n. 7912; Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2021 n. 2086; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2022 n. 1559).
Orbene, calando i superiori insegnamenti al caso di specie, non può essere ravvisata nell’attività della stazione appaltante alcuna palese erroneità di giudizio, alla luce delle giustificazioni fornite dalla ricorrente in occasione del procedimento di verifica dell’anomalia.
4.2 In dettaglio, assume valore già significativo dell’anomalia il pacifico errore di calcolo del costo relativo all’operaio di livello C, contenuto nella tabella riepilogativa dei costi della manodopera acclusa alle ultime giustificazioni fornite dalla ricorrente, la quale dava conto, a fronte di un costo orario evidentemente non modificabile pena la violazione dei minimi salariali imposti dalla contrattazione collettiva, che, laddove il monte orario fosse stato correttamente parametrato sulla quantità di ore previste in capitolato, l’appalto sarebbe stato svolto in perdita.
Né era necessario chiedere alla ricorrente (ulteriori) delucidazioni in merito, promanando l’incongruità dell’offerta da semplici calcoli matematici effettuati in base ai dati incomprimibili di impegno orario ricavati dal capitolato, calcoli per i quali si profilava sufficientemente chiara ed esaustiva, per la stazione appaltante, la tabella riepilogativa in questione.
Invero, in sede di valutazione delle giustificazioni relative ad un’offerta anormalmente bassa, la stazione appaltante, in attuazione di una generale esigenza di celerità e di rapida definizione del procedimento di gara, allorché ritenga (come nella specie) di aver raccolto elementi sufficienti a valutare la congruità dell’offerta senza che residuino dubbi in ordine alla sua attendibilità, ha il potere di decidere sulle giustificazioni prodotte dall’impresa concorrente senza dover prolungare oltremodo tale accertamento (e il conseguente contraddittorio) con la richiesta di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni documentali, sussistendo, invece, a carico dell’offerente l’onere di fornire tempestivamente (e in maniera corretta) tutte le informazioni utili ad escludere un eventuale giudizio di anomalia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2021 n. 3473; TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 ottobre 2009 n. 5207).
4.3 Sotto il concorrente profilo della prospettata riduzione del tasso di assenteismo aziendale, il Collegio ritiene immune da vizi logici il ragionamento fatto dalla stazione appaltante, che ha evidenziato che – in disparte il rilievo della mancanza di apposito corredo probatorio, rilievo contestato in questa sede dalla ricorrente sulla scorta della certificazione del professionista intervenuta in corso di gara – il solo indice storico del 2020 non sarebbe sufficiente a garantire che l’andamento futuro dell’assenteismo non avrebbe superato l’indicata soglia del 3,28%.
Più nello specifico, le obiezioni della stazione appaltante si sono basate, in maniera non irragionevole, sulla carenza, nelle giustificazioni prodotte dalla ricorrente, di fattori idonei a giustificare lo scostamento dalla tabella ministeriale di settore circa l’ammontare delle ore medie di assenza dovute a malattia, maternità ed infortunio, in quanto il sintetico e generico riferimento al solo indice di assenteismo storico (per il 2020) non vale ad integrare, in mancanza di ulteriori indicazioni ed elementi desumibili dalla particolare organizzazione aziendale e/o dalla futura gestione del servizio oggetto di appalto, una motivata e credibile ragione di riduzione dei valori standard contenuti nelle tabelle ministeriali, tanto più se si considera che il dato delle ore annue mediamente lavorate dal personale coinvolge eventi, come appunto quelli legati alle condizioni di salute del dipendente, estranei alla disponibilità dell’impresa e necessitanti, per definizione, di una stima prudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2021 n. 2437 e 20 febbraio 2017 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 luglio 2013 n. 4206; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451)…”