Alla luce di tale dato normativo, la giurisprudenza amministrativa ritiene quindi che il requisito della regolarità contributiva debba sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell’obbligazione contributiva

TAR Lazio Roma, Sez. IV Bis, 25.07.2022, n. 10547

“….Va preliminarmente evidenziato che ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, determinanti l’esclusione del concorrente, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La giurisprudenza amministrativa ha quindi precisato che “La mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale, iuris et de iure, di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti; di conseguenza, la mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l’amministrazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale” (v. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141)

L’art. 80, comma 4, prevede poi che “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. Alla luce di tale dato normativo, la giurisprudenza amministrativa ritiene quindi che il requisito della regolarità contributiva debba sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell’obbligazione contributiva (v. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1853; v. più recentemente Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849).

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