la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico

TAR Lazio Roma, Sez. I Quater, 02.02.2023, n. 1880

Giurisprudenza conforme:

TAR Lazio Roma, Sez. I Quater, 11.07.2022, n. 9451TAR Lazio, Roma, Sez. I Quater, 05.10.2022, n. 12637TAR Lazio Roma, Sez. I quater, 08.09.2022, n. 11699; Tar Lazio Roma, Sez, I, 08.03.2019, n. 3098

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“…Non può ritenersi, inoltre, sussistere alcun obbligo dell’Autorità di sospendere il procedimento di annotazione, allorquando sia sub judice la risoluzione per inadempimento.

In ordine alla doglianza concernente la mancata valutazione, da parte dell’Autorità, delle osservazioni di parte presentate nel corso del contraddittorio procedimentale, deve osservarsi come l’Autorità medesima, nella motivazione del provvedimento di annotazione, abbia dato ampiamente conto di quanto osservato dalla mandataria, nell’aver sottolineato che alcun errore progettuale sia imputabile all’Associazione temporanea, in quanto la medesima avrebbe curato la predisposizione del solo progetto definitivo e non anche quello esecutivo, rilevando altresì gravi carenze documentali da imputare alla stazione appaltante.

Quanto all’utilità dell’annotazione è sufficiente qui richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale che in modo costante afferma che: a) l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione «fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione» (cfr. ancora Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107 e più di recente Tar Lazio, I quater, 13 maggio 2022, n. 6032 e 11 luglio 2022, n. 9451) e che: b) la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico (cfr. da ultimo Tar Lazio, I-quater, 5 ottobre 2022, n. 12637).

Nel caso di specie deve ritenersi che per la gravità dei fatti contestati e la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante, alla luce dei sopra richiamati principi, la valutazione dell’utilità dell’annotazione fosse sostanzialmente in re ipsa…”

Utilità in re ipsa dell’annotazione della penale superiore all’1% del contratto? TAR Lazio Roma, Sez. I Quater, 16.01.2023, n. 718

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