Evidenziato che nella fattispecie all’esame non ricorre alcuna delle suindicate circostanze indizianti e tenuto nel debito conto il fatto che la ricorrente aveva idoneamente rappresentato nel corso del procedimento la ragione per cui la sua offerta tecnica era simile a quella dell’altra impresa esclusa, indicandola nella circostanza che l’elaborazione di essa era stata affidata – inconsapevolmente – al medesimo professionista. Ritenuto pertanto che nella fattispecie non emerge quella situazione di collegamento sostanziale e di unicità di centro decisionale che la norma di cui all’art. 80, co. 5, lett. m.), d.lgs. n. 50/2016
TAR Lazio Roma, Sez. III, 16.02.2023, n. 2819
Centro Unico Decisionale nelle gare suddivise in lotti? TAR Napoli, Sez. I, 19.12.2022, n. 7920
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“...Rilevato che la determina di esclusione di … (e dell’altro concorrente Consorzio …) è motivata in ragione della “sovrapponibilità delle offerte tecniche, e relative schede tecniche, presentate dagli operatori economici Consorzio … e Consorzio Stabile …riscontrabile in 16 dei 22 subcriteri di valutazione in cui si articola l’offerta tecnica sia nella grafica (impaginazione, font, editing) sia nei contenuti (soluzioni migliorative, schede tecniche materiali, forniture e lavorazioni proposte) […] ricorrono pertanto fondati motivi per escludere dalla gara i due sopra indicati operatori economici dato il configurarsi della circostanza che entrambe le loro offerte sono riconducibili, di fatto, ad un unico centro decisionale, sostanziandosi la previsione di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera m) del d. lgs. n. 50/2016”.
Rimarcato che la giurisprudenza opina che la valutazione che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare onde acclarare l’esistenza di un collegamento sostanziale tra gli offerenti ad una medesima gara d’appalto non deve giungere fino al punto di provare che tale situazione abbia concretamente inciso sulla regolarità della procedura – trattandosi di scongiurare il pericolo c.d. astratto che ciò si verifichi – ma deve pur sempre essere desunta da indici gravi, precisi e concordanti, individuati in alcuni fattori di per sé eloquenti e conducenti, quali l’unicità della sede operativa, l’essere stata la polizza fideiussoria a garanzia delle corretta esecuzione dell’opera dalla medesima compagnia, l’unicità delle persone del rappresentante legale di una impresa e di direttore tecnico di un’altra (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22.04.2021 n. 3255);
Evidenziato che nella fattispecie all’esame non ricorre alcuna delle suindicate circostanze indizianti e tenuto nel debito conto il fatto che la ricorrente aveva idoneamente rappresentato nel corso del procedimento la ragione per cui la sua offerta tecnica era simile a quella dell’altra impresa esclusa, indicandola nella circostanza che l’elaborazione di essa era stata affidata – inconsapevolmente – al medesimo professionista;
Ritenuto pertanto che nella fattispecie non emerge quella situazione di collegamento sostanziale e di unicità di centro decisionale che la norma di cui all’art. 80, co. 5, lett. m.), d.lgs. n. 50/2016 è preordinata a scongiurare stabilendo che l’amministrazione appaltante esclude dalla gara un operatore economiche che versi “in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”…”