la disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) … non trova … applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi; ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione

TAR Campania Napoli, Sez. I, 19.12.2022, n. 7920

“…Per tali motivi la giurisprudenza, a cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che: “la disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) … non trova … applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi; ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione”. Ed ancora che: “la rilevanza del collegamento societario, anche alla luce delle chiare ed univoche prescrizioni della lex specialis, non può che essere limitata alla sola ipotesi in cui le imprese collegate concorrano alla medesima procedura e dunque presentino offerte in competizione nel medesimo lotto” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 2021, n. 8245; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1071; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla stazione appaltante, deve negarsi natura unitaria alla procedura multi lotto oggetto di causa, tenuto conto che: <<i) ciascun lotto corrisponde agli specifici fabbisogni di ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera ed è stato strutturato sulla scorta delle loro specifiche esigenze cui dovrà peraltro aversi riguardo specie in sede di attivazione del servizio, 7 come dimostrano le specifiche prescrizioni capitolari sul punto che prevedono un precipuo “processo di attivazione dei servizi” descritto in ogni sua fase (cfr. art. 4) dovendosi pertanto escludere che il servizio oggetto di affidamento possa ritenersi “identico” per ognuno dei lotti in cui dovrà essere svolto; (del resto non a caso, come si evince dalla relazione illustrativa, con riguardo al lotto 1 – di maggiori dimensioni – si è deciso di non procedere ad un ulteriore frazionamento proprio in ragione del particolare ambito territoriale in cui evidenti ragioni di opportunità, connesse al miglior coordinamento delle attività, ostavano ad una frammentazione delle prestazioni); ii) vi sono differenti requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 8.2 disciplinare); iii) sono previsti servizi base e servizi opzionali, destinati ad essere attivati quindi esclusivamente ove espressamente richiesti dalla singola azienda; iv) è richiesto il possesso della licenza di istituto di vigilanza “comprendente il territorio relativo al lotto al /ai Lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta, o i Comuni dove sono ubicate tutte le strutture da servire come riportate nell’allegato B1”; v) sono previsti CIG differenti per ciascun lotto con pagamenti di distinti contributi ANAC e distinte cauzioni provvisorie (art. 11 disciplinare ed allegato A/4 – scheda CIG – contributo ANAC – Garanzia provvisoria); vi) è prevista la presentazione ed il caricamento di offerte tecniche ed economiche per ciascun lotto ciascuno dei quali presenta peraltro una diversa base asta>>.

Non vale di contro rilevare, come deduce parte ricorrente, che sia stata nominata un’unica commissione giudicatrice, la quale come rilevato dalla giurisprudenza, “consiste in una misura di semplificazione e di contenimento dei relativi costi” e “pur essendo composta dagli stessi soggetti, è una per ogni lotto e, cioè, per ciascuna procedura di gara; la Commissione valuta singolarmente le offerte prodotte dagli operatori economici concorrenti alla singola procedura, senza che possa rilevare, in senso contrario, la circostanza che l’esame è effettuato nella stessa seduta e riportato in un unico verbale” (Cons. Stato n. 8730/2022)…”

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