Nel caso di sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi da parte di uno soltanto dei componenti dell’ATI, è possibile una modifica soggettiva dell’assetto del raggruppamento (sia pur non tramite sostituzione, ma solo mediante “riduzione” della compagine sociale), nel qual caso la stazione appaltante è comunque tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove quest’ultimo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara (o consolidare la intervenuta aggiudicazione in suo favore), deve assegnargli un congruo termine per la predetta riorganizzazione

TAR Sicilia Catania, Sez. III , 30.03.2023, n. 1082

Giurisprudenza conforme: Cons. St., Sez. V, 13.02.2023, n. 1500

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“…Osserva il Collegio che la giurisprudenza è univoca nell’affermare i seguenti principi: a) l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, compresa la fase di esecuzione del contratto (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 febbraio 2016, n. 15); b) la mancanza di un  DURC  regolare comporta una presunzione legale, iuris et de iure, di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti; di conseguenza, la mera presenza di un  DURC  negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l’amministrazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 716; Consiglio di Stato, sez. V, 19/02/2019, n. 1141); c) nel caso di sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi da parte di uno soltanto dei componenti dell’ATI, è possibile una modifica soggettiva dell’assetto del raggruppamento (sia pur non tramite sostituzione, ma solo mediante “riduzione” della compagine sociale), nel qual caso la stazione appaltante è comunque tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove quest’ultimo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara (o consolidare la intervenuta aggiudicazione in suo favore), deve assegnargli un congruo termine per la predetta riorganizzazione (cfr. Adunanza Plenaria, 25 gennaio 2022, n. 2).

Per quanto esposto la stazione appaltante, nelle more della definizione del presente giudizio, avrebbe dovuto, innanzitutto, attivarsi nei confronti dell’ATI aggiudicataria per verificare se, intervenuto il DURC negativo in capo alla mandataria, il raggruppamento fosse in grado di riorganizzare il proprio assetto e confermare l’aggiudicazione in proprio favore; in caso di esito negativo, avrebbe dovuto procedere alla revoca dell’aggiudicazione, non potendo ritenersi legittima l’indizione di una nuova procedura di gara, sia pur temporanea…”

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