Massima Sentenza

“…il gravame avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria cui consegue un immediato vantaggio per il ricorrente, ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con elevata probabilità, prossima alla certezza, aggiudicataria…”

TAR Lazio Roma, Sez. III Quater, 20.06.2023, n. 10481


Mancato superamento prova di resistenza e inammissibilità del ricorso.

“…Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse non superando la ricorrente la prova di resistenza.

In sede di impugnazione degli atti di gara, è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso, inteso quale bisogno effettivo di tutela giurisdizionale e, come tale, rilevante quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità. 

Pertanto, se l’annullamento richiesto non è in grado di arrecare al ricorrente alcun vantaggio sostanziale, neppure di carattere strumentale e procedimentale, la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile.

Ne consegue che il gravame avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell'impresa aggiudicataria cui consegue un immediato vantaggio per il ricorrente, ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con elevata probabilità, prossima alla certezza, aggiudicataria (cfr. T.A.R. Napoli, sez. V, 3 novembre 2022, n. 6850 e Cons. St., sez. V, 8 novembre 2021, n. 7420).

Posti questi principi, è da rilevare che nel caso in esame la ricorrente non supera la prova di resistenza in quanto, come dichiarato dall’Amministrazione resistente e non contestato dalla ricorrente, anche se si valutasse l’offerta tecnica della ricorrente con il massimo del punteggio tecnico, il punteggio complessivo non supererebbe quello attribuito alla vincitrice controinteressata, posto che la ricorrente potrebbe arrivare al massimo ad un punteggio di 97,17 punti (di cui – in ipotesi – 70 punti per la parte tecnica e 27,17 punti per la parte economica), punteggio quindi comunque inferiore a quello riportato dall’aggiudicataria, pari a 100…”

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