Massima Sentenza

“…Nelle gare pubbliche d’appalto il contratto di avvalimento, anche se generalmente oneroso, deve ritenersi validamente prestato anche a titolo non oneroso ed anche se manchi il corrispettivo in favore dell’ausiliario, ma a condizione che dal testo contrattuale emerga chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto in questione e le relative responsabilità” (Cons. Stato, V, n. 242/2016). Ed è quindi “essenziale verificare l’effettiva sussistenza della causa concreta del contratto di avvalimento al fine di accertare se l’operazione negoziale arrechi effettivamente il possesso di quei requisiti di cui la concorrente è priva sì da garantire la stazione appaltante sull’affidabilità dell’aggiudicatario in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto: pertanto la nullità del contratto di avvalimento per mancanza del requisito dell’onerosità potrà dichiararsi solo allorquando non sia ravvisabile una “ragione pratica giustificativa” del contratto o un interesse meritevole di tutela ad esso sotteso” (Cons. Stato, V, n. 806/2021 e n. 8486/2021) …”

Cons. St., Sez. III, 25.07.2023, n. 7293


Interesse patrimoniale indiretto nel contratto di avvalimento.

“…Per completezza, può aggiungersi che riguardo all’altro profilo di censura, incentrato sulla gratuità dell’avvalimento, e comunque sulla mancanza di un interesse dell’ausiliaria che lo rendesse valido, le conclusioni del TAR sono invece condivisibili.

Nelle gare pubbliche d’appalto il contratto di avvalimento, anche se generalmente oneroso, deve ritenersi validamente prestato anche a titolo non oneroso ed anche se manchi il corrispettivo in favore dell’ausiliario, ma a condizione che dal testo contrattuale emerga chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto in questione e le relative responsabilità” (Cons. Stato, V, n. 242/2016). Ed è quindi “essenziale verificare l’effettiva sussistenza della causa concreta del contratto di avvalimento al fine di accertare se l’operazione negoziale arrechi effettivamente il possesso di quei requisiti di cui la concorrente è priva sì da garantire la stazione appaltante sull’affidabilità dell’aggiudicatario in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto: pertanto la nullità del contratto di avvalimento per mancanza del requisito dell’onerosità potrà dichiararsi solo allorquando non sia ravvisabile una “ragione pratica giustificativa” del contratto o un interesse meritevole di tutela ad esso sotteso” (Cons. Stato, V, n. 806/2021 e n. 8486/2021).

Nel caso in esame, anche se all’art. 7 del Contratto di avvalimento è pattuito un corrispettivo “pari al 0% del valore dell’appalto”, la sussistenza di un interesse economico sostanziale, in capo ad entrambe le parti, è dimostrata dalla circostanza per cui i prodotti che la Paoletti offre in gara sono realizzati dalla impresa ausiliaria Steelco, ed essa, secondo quanto previsto dal contratto di avvalimento all’art. 2 ha anche possibilità di “verificare e monitorare costantemente l’avanzamento del servizio, la regolarità dell’esecuzione dello stesso ed a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi; l’impresa ausiliaria è fin d’ora autorizzata ad interloquire con il R.U.P. ai fini dei controlli di propria competenza”…”

Articoli collegati

Kreando S.r.l.s. – PIVA 15799041007 – gare@fareappalti.itCookie PolicyPrivacy PolicySitemap