Massima Sentenza

“...È da ritenere che, anche nel caso di successive richieste di definizione agevolata, si sia in presenza di una novazione oggettiva dell’obbligazione, sostituendosi la nuova obbligazione, con oggetto o titolo diverso (art. 1230 c.c.), all’obbligazione inerente alla precedente richiesta di definizione agevolata. Al pari dell’ipotesi di sostituzione dell’originaria obbligazione tributaria, allorquando il contribuente è ammesso alla rateizzazione del debito a mezzo di definizione agevolata, il beneficio “comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell’obbligazione originaria” (Ad. Plen. n. 20/2013). In questi casi, l’effetto che si produce è duplice: estintivo della precedente obbligazione e costitutivo della nuova…Così stando le cose, deve riconoscersi che il comportamento dell’interessata abbia prodotto una cesura rispetto al beneficio precedente e agli effetti che esso ha prodotto (ossia, di consentire l’ammissione alla gara pur in presenza di pendenze fiscali). Sennonché, la scelta dell’interessato non può valere a postulare che si possa così mantenere il requisito della regolarità contributiva, per l’eccezionalità del beneficio derivante dall’ammissione alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti che, in quanto tale, non può essere declinato secondo l’intendimento personale e impone di mantenere ferme le condizioni che hanno consentito la partecipazione alla gara e che, necessariamente, devono restare immutate…

TAR Campania Napoli, Sez. I, 06.12.2023, n. 6752


Principio di continuità del possesso del requisito di regolarità fiscale in caso di diverse richieste di definizione agevolata.

“…Si tratta ora di stabilire se l’obbligazione tributaria che non risulti più rateizzata (cfr. certificato del 15/2/2023), e risulti poi sospesa per quanto anzidetto (certificato del 28/3/2023), assuma rilievo e comporti la perdita del possesso del requisito della regolarità fiscale.

Il Collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta positiva.

È da ritenere che, anche nel caso di successive richieste di definizione agevolata, si sia in presenza di una novazione oggettiva dell’obbligazione, sostituendosi la nuova obbligazione, con oggetto o titolo diverso (art. 1230 c.c.), all’obbligazione inerente alla precedente richiesta di definizione agevolata.

Al pari dell’ipotesi di sostituzione dell’originaria obbligazione tributaria, allorquando il contribuente è ammesso alla rateizzazione del debito a mezzo di definizione agevolata, il beneficio “comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell’obbligazione originaria” (Ad. Plen. n. 20/2013).

In questi casi, l’effetto che si produce è duplice: estintivo della precedente obbligazione e costitutivo della nuova.

Da ciò deriva che vengono meno gli effetti connessi all’ammissione alla procedura agevolata (riconoscimento di una regolarità fiscale, nonostante la pendenza debitoria), sino alla nuova misura favorevole al debitore, con effetto per l’appunto costitutivo.

In tale contesto, sul comportamento tenuto dal debitore, va detto che non è smentito quanto addotto dalla ricorrente, ovverossia che le rate della precedente definizione agevolata non siano state più onorate, in vista della partecipazione alla nuova più conveniente misura.

Del resto, la veridicità dell’assunto è desumibile dall’affermazione della stessa ricorrente, la quale sembra riconoscere che l’entrata in vigore della legge n. 197/2022 è intervenuta a cavallo della rata in scadenza di novembre 2022 e la richiesta di adesione è stata formulata con istanza del 3 febbraio 2023 (lasciando così intendere che le rate già in scadenza siano entrate a far parte della nuova richiesta).

Così stando le cose, deve riconoscersi che il comportamento dell’interessata abbia prodotto una cesura rispetto al beneficio precedente e agli effetti che esso ha prodotto (ossia, di consentire l’ammissione alla gara pur in presenza di pendenze fiscali).

Il Collegio è consapevole del rigore che tale soluzione comporta e che la controinteressata mette in luce, rappresentando di aver aderito alla rottamazione-quater per la sua maggiore convenienza.

Sennonché, la scelta dell’interessato non può valere a postulare che si possa così mantenere il requisito della regolarità contributiva, per l’eccezionalità del beneficio derivante dall’ammissione alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti che, in quanto tale, non può essere declinato secondo l’intendimento personale e impone di mantenere ferme le condizioni che hanno consentito la partecipazione alla gara e che, necessariamente, devono restare immutate. 

Ciò in ossequio al principio, immanente alle gare di appalto, della “continuità dei requisiti”, che preclude che questi ultimi possano essere persi e recuperati, occorrendo conservarli senza cesura alcuna (giurisprudenza pacifica; cfr. Cons. Stato - sez. III, 31/5/2023 n. 5406, espressione dell’indirizzo costante per il quale i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali “non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione, senza soluzione di continuità (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2020, n. 4100)”).

In conclusione, per le considerazioni che precedono, deve ritenersi che la … avesse perso il requisito della regolarità fiscale, in presenza di un carico definitivamente accertato derivante dalla suddetta cartella di pagamento, quale attestato dall’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto non può essere sindacato dalla stazione appaltante (com’è pacifico: cfr., da ultimo, la sentenza di questa Sezione del 5/7/2023 n. 4011).

In altri termini, dal certificato emerge la definitività dell’accertamento, per carichi tributari eccedenti la misura ex art. 80, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016 e che non possono dirsi assoggettati a definizione agevolata poiché, come detto, oggetto di una nuova richiesta in corso di gara che ha sostituito la misura precedente, con gli effetti favorevoli che ne derivavano (che avrebbero dovuto restare immutati, senza scissione temporale, né essendo sufficiente che l’obbligo di pagamento sia oggetto di sospensione, la quale è una conseguenza temporanea e diretta, ex lege, della sola richiesta di adesione al beneficio di cui alla legge n. 197/2022).

Ne consegue che la Regione non avrebbe potuto trascurare la rilevanza dell’esistenza di un carico tributario definitivamente accertato (cfr. pag. 5, lett. q), del provvedimento impugnato) nei confronti del concorrente, in cui favore non poteva dunque essere disposta l’aggiudicazione…”

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