Massima Sentenza

“..in materia di competenza territoriale inderogabile dei Tribunali amministrativi regionali, l’art. 13, commi 1 e 2 cod. proc. amm., nel delineare i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, stabilisce che il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico. In tal caso difatti la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano; e ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultraregionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale”la procedura suddivisa in più lotti si articola in una pluralità di procedure di gara ciascuna avente a oggetto l’affidamento del singolo lotto”;  – “costituisce ius receptum che un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazioneai fini dell’individuazione della competenza territoriale inderogabile dei Tar, non rileva che la procedura, la commissione giudicatrice e il RUP siano unici, bensì piuttosto il fatto che gli atti impugnati abbiano o meno effetti immediati e diretti nel territorio di una regione...”

TAR Lazio Roma, Sez. IV, 18.01.2024, ord. n. 901


Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale inderogabile dei Tar, non rileva che la procedura, la commissione giudicatrice e il RUP siano unici, bensì piuttosto il fatto che gli atti impugnati abbiano o meno effetti immediati e diretti nel territorio di una regione.

“…Richiamato l’articolo 13, comma 1, cod. proc. amm. ove prevede che: “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”;

Rammentato che, in sovrapponibile vicenda, questa Sezione (ordinanza 14 giugno 2022, n. 7853), nel sollevare il regolamento di competenza, ha rimarcato quanto segue: 

- “in materia di competenza territoriale inderogabile dei Tribunali amministrativi regionali, l’art. 13, commi 1 e 2 cod. proc. amm., nel delineare i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, stabilisce che il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico. In tal caso difatti la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano; e ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultraregionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale”;

- “l’attribuzione della competenza al T.a.r. Lazio – come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi a seguito di regolamento di competenza sollevato in giudizi aventi ad oggetto l’approvazione di perizie di variante relative a lavori autostradali - deve ritenersi “come operante in via residuale ed in via di stretta interpretazione, ad evitare – in presenza di criteri di collegamento non rigorosi – l’eccesso di concentrazione delle liti presso la sede centrale (ordinanze Consiglio di Stato nn. 5012, 5013,5014, 5015, 5016, 5017,5018, 5019 del 13 agosto 2020)”;

Preso atto che la Sezione V del Consiglio di Stato, investita della cognizione del regolamento, come sopra sollevato, con ordinanza n. 7363 del 22 agosto 2022, nell’escludere la competenza del T.a.r. Lazio a favore del Tar periferico, ha ribadito che: 

- “la procedura suddivisa in più lotti si articola in una pluralità di procedure di gara ciascuna avente a oggetto l’affidamento del singolo lotto”; 

- “costituisce ius receptum che un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (v., ex multis, Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; Cons. St., sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52; Cons. St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241) (così di recente Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2022, n. 1281)”; 

- “ai fini dell’individuazione della competenza territoriale inderogabile dei Tar, non rileva che la procedura, la commissione giudicatrice e il RUP siano unici, bensì piuttosto il fatto che gli atti impugnati abbiano o meno effetti immediati e diretti nel territorio di una regione (Cons. Stato, V, ordinanze nn. 10561, 2029 e 2030 del 2022)”;

Osservato come l’orientamento del quale si è dato conto abbia ricevuto, anche con più recenti pronunciamenti in sede di regolamento di competenza, ulteriore conferma (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2023, n. 4628 e Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2023, n. 9679, che conferma l’impostazione espressa da questa Sezione, nell’ordinanza 12 ottobre 2023, n. 15097)…”

Articoli collegati

Kreando S.r.l.s. – PIVA 15799041007 – gare@fareappalti.itCookie PolicyPrivacy PolicySitemap