Massima Sentenza

“…correttamente valorizzato dal T.a.r., che ritiene necessaria tale sottoscrizione qualora si verta, come nel presente caso, di appalti che prevedano non solo l’esecuzione di lavori pubblici, ma anche la relativa progettazione, poiché: «Mentre infatti la sottoscrizione dell’offerta da parte del concorrente costituisce la manifestazione volitiva dell’impegno dallo stesso assunto in ordine agli obblighi che da essa discendono, a garanzia della serietà e della vincolatività della medesima offerta, la sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di soggetto all’uopo qualificato ed abilitato rappresenta l’attestazione da parte di soggetto in possesso della necessaria competenza professionale e specialistica della rispondenza dei contenuti migliorativi – e quindi intrinsecamente innovativi rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara – dell’offerta alle pertinenti norme tecniche, quale solo un soggetto in possesso della prescritta abilitazione è in grado di formularela necessaria sottoscrizione del progettista nei casi sopra indicati comporta che, in mancanza della predetta sottoscrizione, l’offerta tecnica – che contenga in ipotesi un progetto anche solo in parte diverso da quello posto dalla stazione appaltante a base di gara – non possa essere qualificata come tale, con la conseguenza che la concorrente deve comunque essere esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica, quantomeno in presenza di un’espressa previsione in tal senso della lex specialis, senza peraltro potersi attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di carenze relative all’offerta tecnica;

CGARS, 03.07.2024, n. 445


La sottoscrizione del progettista è necessaria quando è prevista la progettazione

..a) in linea generale la Sezione, in tema di sottoscrizione del progettista, intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, correttamente valorizzato dal T.a.r., che ritiene necessaria tale sottoscrizione qualora si verta, come nel presente caso, di appalti che prevedano non solo l’esecuzione di lavori pubblici, ma anche la relativa progettazione, poiché: «Mentre infatti la sottoscrizione dell'offerta da parte del concorrente costituisce la manifestazione volitiva dell'impegno dallo stesso assunto in ordine agli obblighi che da essa discendono, a garanzia della serietà e della vincolatività della medesima offerta, la sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di soggetto all'uopo qualificato ed abilitato rappresenta l'attestazione da parte di soggetto in possesso della necessaria competenza professionale e specialistica della rispondenza dei contenuti migliorativi - e quindi intrinsecamente innovativi rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara - dell'offerta alle pertinenti norme tecniche, quale solo un soggetto in possesso della prescritta abilitazione è in grado di formulare» (Cons. Stato, sez. III, n. 4589 del 2023);

b) la necessaria sottoscrizione del progettista nei casi sopra indicati comporta che, in mancanza della predetta sottoscrizione, l’offerta tecnica – che contenga in ipotesi un progetto anche solo in parte diverso da quello posto dalla stazione appaltante a base di gara – non possa essere qualificata come tale, con la conseguenza che la concorrente deve comunque essere esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica, quantomeno in presenza di un’espressa previsione in tal senso della lex specialis, senza peraltro potersi attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di carenze relative all’offerta tecnica;

c) nel presente caso la necessità della sottoscrizione del progettista era espressamente indicata, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara (cfr. pagine 28 e 29), sicché non v’è luogo in questa sede a valutare cosa sarebbe dovuto accadere in caso di difetto di tale indicazione…”

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