Massima Sentenza
“...è legittima (rectius, doverosa) l’esclusione dalla gara del concorrente che non abbia indicato nella propria offerta economica i costi della manodopera e/o quelli relativi alla sicurezza, anche nel caso in cui la lex specialis non abbia evidenziato tale causa di esclusione, prevista a monte dalla legge. Detta esclusione può essere evitata, offrendo alla ditta partecipante alla procedura il rimedio del soccorso istruttorio, soltanto nel caso di due eccezioni tassative: i) contenuto dei documenti di gara ambiguo o fuorviante e, comunque, in grado di generare, in concreto, confusione nei concorrenti; ii) adozione da parte della stazione appaltante di moduli predisposti che rendano materialmente impossibile l’indicazione separata di tali voci di costo…”
“… Così come in precedenza anticipato, l’art. 108, co. 9, del vigente codice degli appalti dispone che “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
L’obbligo di indicare i costi della manodopera (oltre a quelli per la sicurezza) in maniera separata in sede di offerta economica discende direttamente dalla legge e, per la sua violazione, è prevista l’esclusione dalla procedura di gara, fatto salvo che per gli appalti consistenti in forniture senza posa in opera e in servizi di natura intellettuale, eccezioni non sussistenti nel caso di specie.
Vero è che l’art. 12.3 del Disciplinare non ripropone tale disposizione normativa, così come dedotto dalla ditta ricorrente, ma è altrettanto vero che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire come in tali casi operi il meccanismo della eterointegrazione della documentazione di gara, “…posto che La disposizione contenuta nell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 riveste natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell’eterointegrazione prefigurato dall’art. 1339 c.c., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie. Pertanto, la mancata previsione nella lex specialis dell’obbligo di indicazione specifica dei costi per la manodopera nell’offerta economica non impedisce l’applicazione della disposizione che lo impone, in quanto la lacuna nella disciplina di gara viene colmata mediante il richiamato principio dell’eterointegrazione. Inoltre, risulta irrilevante la circostanza che il disciplinare di gara non abbia previsto di indicare separatamente i costi della manodopera, in quanto tale obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis” (cfr. da ultimo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sentenza n. 665/2024).
Va altresì precisato come “6.2 […] nella vigenza del precedente codice e, segnatamente dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza ha ritenuto che alla regola generale della portata escludente della mancata indicazione specifica dei costi della manodopera fa eccezione la presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica, vale a dire le ipotesi in cui la legge di gara contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare “confusione” nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile il loro effettivo inserimento (Cons. Stato, V, 4502 del 2024; id. n. 1191 del 2022; id. n. 4806 del 2020; id. n. 6688 del 2019). Secondo il predetto condivisibile orientamento, a tutela del legittimo affidamento, in tali ipotesi deve essere consentita una sanatoria o una rettifica postuma del dato mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia, coerentemente anche a quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella già richiamata sentenza del 2 maggio 2019, causa C-309/18” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 10547/2024).
Orbene, riassumendo tale condivisibile orientamento pretorio, è legittima (rectius, doverosa) l’esclusione dalla gara del concorrente che non abbia indicato nella propria offerta economica i costi della manodopera e/o quelli relativi alla sicurezza, anche nel caso in cui la lex specialis non abbia evidenziato tale causa di esclusione, prevista a monte dalla legge.
Detta esclusione può essere evitata, offrendo alla ditta partecipante alla procedura il rimedio del soccorso istruttorio, soltanto nel caso di due eccezioni tassative: i) contenuto dei documenti di gara ambiguo o fuorviante e, comunque, in grado di generare, in concreto, confusione nei concorrenti; ii) adozione da parte della stazione appaltante di moduli predisposti che rendano materialmente impossibile l’indicazione separata di tali voci di costo..."