Massima Sentenza
“...Dal quadro legislativo appena illustrato, emerge che i costi della manodopera sono comunque assoggettabili a ribasso, purché l’operatore dimostri che la riduzione complessiva dei relativi importi derivi “da una più efficiente organizzazione aziendale” (cfr., sul punto, consolidata e condivisa giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254 e 9255; TAR Toscana, sez. IV, 19 gennaio 2024, n. 120; TAR Campania, sez. II, 13 giugno 2024, n. 3732, TAR Basilicata, 21 maggio 2024, n. 273).Pertanto: – il costo della manodopera, sebbene scorporato dalla base di gara e indicato separatamente dagli altri costi, è pur sempre ribassabile, ai sensi del menzionato art. 41, comma 14, d. lgs 36/2023; – nell’ipotesi in cui l’operatore economico ribassi anche i costi della manodopera, la sua offerta è sottoposta a verifica, ai sensi dell’art. 110 d. lgs 36/2023..”
“… 3.1.- In linea generale, sui costi per la manodopera l’art. 41, comma 13, d. lgs 36/2023 stabilisce che la determinazione del costo del lavoro avviene sulla base delle tabelle ministeriali. Il successivo comma 14 precisa che: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
L’art. 108, comma 9, d. lgs 36/2023 chiarisce che: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
L’art. 110, comma 1, d. lgs. 36/2023, a sua volta, dispone che: “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.
Dal quadro legislativo appena illustrato, emerge che i costi della manodopera sono comunque assoggettabili a ribasso, purché l’operatore dimostri che la riduzione complessiva dei relativi importi derivi “da una più efficiente organizzazione aziendale” (cfr., sul punto, consolidata e condivisa giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254 e 9255; TAR Toscana, sez. IV, 19 gennaio 2024, n. 120; TAR Campania, sez. II, 13 giugno 2024, n. 3732, TAR Basilicata, 21 maggio 2024, n. 273).
Pertanto:
- il costo della manodopera, sebbene scorporato dalla base di gara e indicato separatamente dagli altri costi, è pur sempre ribassabile, ai sensi del menzionato art. 41, comma 14, d. lgs 36/2023;
- nell’ipotesi in cui l’operatore economico ribassi anche i costi della manodopera, la sua offerta è sottoposta a verifica, ai sensi dell’art. 110 d. lgs 36/2023.