Massima Sentenza

“..nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l’Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il quale, ai fini della tutela, prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza…”

TAR Liguria, Sez. I, 11.07.2025, n. 833


Nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza;

"..- nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l’Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il quale, ai fini della tutela, prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 19 settembre 2024, n. 7650; T.R.G.A. Trento, 28 ottobre 2024, n. 158; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 luglio 2024, n. 4092; T.A.R. Toscana, sez. I, 6 aprile 2023, n. 355; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 marzo 2023, n. 386; T.A.R. Liguria, sez. I, ord. 30 gennaio 2023, nn. 19-20; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1872; T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 11 ottobre 2021, n. 899);

– nel caso in esame non risulta comprovata l’esistenza di segreti tecnici e/o commerciali, perché, da un lato, Progitec s.r.l. ha formulato una dichiarazione di riservatezza generica e tautologica, mentre, dall’altro lato, l’ente portuale si è limitato a recepire acriticamente le affermazioni dell’aggiudicataria, senza esternare le motivazioni per cui, nella relazione tecnica, ricorrerebbero informazioni sottoposte a tutela industriale o commerciale. Tanto più che, come evidenziato dalla ricorrente, la gara in questione ha ad oggetto un servizio di pulizia e igiene ambientale, il quale attiene ad un settore di per sé non caratterizzato da particolari tecnologie o da innovazioni protette da brevetto (per una fattispecie analoga, relativa ad un appalto per la raccolta di rifiuti urbani, v. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 8 aprile 2025, n. 617); 

Considerato, altresì, che:

– ai sensi dell’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, l’operatore economico partecipante alla gara di appalto ha titolo per accedere alle informazioni fornite dal concorrente, costituenti segreti tecnici o commerciali, se indispensabili ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto; 

– …ha esplicitato il nesso di strumentalità tra la relazione tecnica dell’aggiudicataria in versione integrale e la tutela della propria posizione nella causa radicata avverso gli atti di gara. Infatti, le parti omissate del documento riguardano numerosi aspetti delle attività e soluzioni proposte in riferimento ai vari criteri valutativi, sicché l’ostensione completa appare essenziale per comprendere le ragioni del più favorevole apprezzamento ricevuto da Progitec s.r.l. e, ove del caso, per contestare i maggiori punteggi ad essa attribuiti per i sub-parametri 1.3 e 1.4, nonché il pari merito per i sub-criteri 1.6, 2.2 e 3.1 (v. doc. 19 resistente), oltre che, eventualmente, per censurare il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante a conclusione della verifica di anomalia dell’offerta, portante un ribasso significativo (per casi simili cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 9 maggio 2025, n. 3693; T.A.R. Liguria, sez. I, ord. 5 agosto 2022, n. 676);

- non è condivisibile l’obiezione della difesa pubblica secondo cui l’esigenza difensiva sarebbe da escludersi per via del notevole distacco in graduatoria fra la ricorrente e la controinteressata: invero, secondo consolidato orientamento pretorio, la pubblica amministrazione detentrice del documento ed il giudice amministrativo adito ex art. 116 c.p.a. devono solo verificare la presenza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende tutelare, senza svolgere alcuna valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel processo pendente o instaurando, poiché un simile apprezzamento compete esclusivamente all’autorità giudiziaria investita della questione (in tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 10 novembre 2023, n. 9672; Cons. St., sez. V, 31 maggio 2023, n. 5367; Cons. St., ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4);

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