IL TERMINE CHE LA STAZIONE APPALTANTE DISCREZIONALMENTE ATTRIBUISCE ALL’OPERATORE ECONOMICO PER PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, NELLA SUA ESCLUSIVA DISPONIBILITÀ, È PERENTORIO SE, COME TALE, VIENE PREVISTO NELLA LEGGE DI GARA

TAR Campania Napoli, Sez. I, 27.01.2022, n. 556

“…Il paragrafo XII del Disciplinare di gara – rubricato: “Verifica di congruità e aggiudicazione: pagg. 11 e 12 – stabilisce testualmente che: “L’aggiudicazione è subordinata al positivo esito degli accertamenti e delle verifiche di legge (possesso dei requisiti relativamente al primo concorrente in graduatoria) ed è disposta in esito alla proposta di aggiudicazione formulata dal responsabile dell’affidamento ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016: la proposta di aggiudicazione può essere formulata solo dopo l’eventuale verifica di congruità delle offerte. Nel caso in cui il concorrente primo in graduatoria e successivamente aggiudicatario non produca tutti i documenti richiesti nei termini perentori assegnati oppure nel caso di accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione, sia in fase di aggiudicazione sia in fase di stipula del contratto, la stazione appaltante procede all’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 nonché delle disposizioni del DPR 445/2000. Parimenti si procede alla revoca dell’aggiudicazione nel caso di mancata dimostrazione o di perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti dal presente disciplinare e dichiarati in sede di partecipazione alla gara”.

4.2.- Ebbene, la società ricorrente non ha trasmesso la documentazione richiesta dal paragrafo V (“Requisiti di partecipazione alla gara”), Sezione: “Altri requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario”, del disciplinare di gara e, in maniera conforme, dalla Stazione appaltante con le note inviate l’11 ed il 26 ottobre 2021.

E’ dirimente in definitiva la circostanza che la società ricorrente non ha esattamente ottemperato, nei termini perentori assegnati – peraltro prorogati in conseguenza del mancato riscontro alla prima nota dell’11 ottobre 2021 – a quanto richiesto, a pena di esclusione, dalla stazione appaltante, sulla base delle chiare previsioni del disciplinare.

Si osserva che il carattere perentorio del termine assegnato dalla Stazione appaltante all’aggiudicataria per la dimostrazione dei requisiti, espressamente previsti a pena di esclusione dal disciplinare, risponde alla prioritaria esigenza di assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente, con conseguente inammissibilità del soccorso istruttorio e della rimessione in termini (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 luglio 2021, n. 5517; Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, 5 febbraio 2019, n. 1476; Tar Cagliari, sez. I, 27 gennaio 2018, n. 50).

Sul punto, condivisibile giurisprudenza ha chiarito che: “Il termine che la stazione appaltante discrezionalmente attribuisce all’operatore economico prima dell’aggiudicazione per produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara che sono nella sua esclusiva disponibilità è perentorio se, come tale, viene previsto nella legge di gara. Il fondamento normativo di tale opzione, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che consente di superare anche la previsione di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, può essere rinvenuto nella norma dell’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, la quale per l’affidamento e l’esecuzione di appalti, ai sensi del codice, impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” (TAR Lazio, Roma, 19 Febbraio 2018, n. 1893).

Nel caso in esame, il …, preso atto della mancata trasmissione della documentazione, richiesta con due diverse note, non poteva che procedere all’esclusione della concorrente.…”

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