SE PUÒ AMMETTERSI UNA MOTIVAZIONE IMPLICITA DI NON GRAVITÀ DEI FATTI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE RESA DALL’OPERATORE ECONOMICO LADDOVE IL FATTO SEGNALATO SIA UNICO O COMUNQUE RIVESTA IN SÉ MANIFESTAMENTE IL CARATTERE DELLA NON GRAVITÀ O DELLA NON RILEVANZA, LO STESSO NON PUÒ DIRSI DI FRONTE AD UNA NUTRITA SERIE DI ELEMENTI DA VALUTARE; IN TALI ULTIMI CASI, INFATTI, SI RICHIEDEREBBE ALLA STAZIONE APPALTANTE UNA MOTIVAZIONE ESPRESSA, CHE NON SI LIMITI A DARE ATTO DI AVER ESAMINATO LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL’OPERATORE ECONOMICO, MA CHE VALUTI IN CONCRETO I FATTI DICHIARATI IN TERMINI DI INCIDENZA IN RAPPORTO ALL’OGGETTO DELL’APPALTO DA AFFIDARE E DANDO ADEGUATAMENTE CONTO DELLE RAGIONI DELLA RITENUTA «INTEGRITÀ O AFFIDABILITÀ» DELL’OPERATORE MEDESIMO

TAR Campania Napoli, Sez. IV , 26.05.2022, n. 3564

“…Giova, innanzi tutto premettere che, con riferimento agli oneri istruttori e motivazionali gravanti sulla Stazione appaltante in relazione a fatti astrattamente idonei ad integrare l’ipotesi di cui all’art. 80 comma 5, lettera c), codice appalti, la prevalente giurisprudenza amministrativa ribadisce la necessità di una puntuale motivazione in relazione alle sole esclusioni delle imprese dalle gare e non anche in relazione alle ammissioni (Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 2001/2021; T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 07/04/2021, n.2294; Tar Toscana, sent. n. 291/2022). Ove, infatti, non ritenga i precedenti dichiarati dal concorrente come incisivi della sua moralità professionale, la Stazione appaltante non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni del suo convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, n. 2580/2020; sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081; n. 3198/2016; C.G.A.R.S., n. 53/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 2622/2014; sez. III, n. 6236/2013; sez. V, n. 3924/2011; sez. III, n. 1583/2011; sez. VI, n. 4019/2010).

Vi è, tuttavia, un diverso orientamento, della cui esistenza il Collegio è consapevole, secondo il quale, se può ammettersi una motivazione implicita di non gravità dei fatti contenuti nella dichiarazione resa dall’operatore economico laddove il fatto segnalato sia unico o comunque rivesta in sé manifestamente il carattere della non gravità o della non rilevanza, lo stesso non può dirsi di fronte ad una nutrita serie di elementi da valutare; in tali ultimi casi, infatti, si richiederebbe alla Stazione appaltante una motivazione espressa, che non si limiti a dare atto di aver esaminato la documentazione presentata dall’operatore economico, ma che valuti in concreto i fatti dichiarati in termini di incidenza in rapporto all’oggetto dell’appalto da affidare e dando adeguatamente conto delle ragioni della ritenuta «integrità o affidabilità» dell’operatore medesimo. ( T.a.r Valle d’Aosta, 5 aprile 2021, n. 22).

Ciò detto, il Collegio è dell’avviso che l’operato della Stazione appaltante risulti, nel caso in esame, pienamente legittimo. Ed infatti, preme, in primo luogo, rilevare che non viene, qui, in contestazione alcuna violazione, da parte dell’operatore economico, dei propri obblighi dichiarativi – ad eccezione delle vicende penali sopravvenute che la ricorrente assume essere state conosciute a seguito di notizie di stampa, e di cui a seguire si dirà-essendo incontestato che tutti i fatti rilevanti, puntualmente dichiarati nel DGUE, sono stati puntualmente esaminati dalla Stazione appaltante…”

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