Ricondotta preliminarmente la controversia nell’alveo del recesso pubblicistico conseguente all’emissione di un’interdittiva antimafia nei confronti di un contraente con la pubblica amministrazione e alla misura di prevenzione del sequestro che l’ha preceduta, con il corollario processuale della giurisdizione amministrativa, tenuto peraltro conto che le circostanze alla base della recisione dei contratti in questione non sono collegate né presuppongono, anche implicitamente, un inadempimento contrattuale della ricorrente... quanto all’intervento di un “provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione” ovvero di una “sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80” (art. 108, co. 2, lett. b), deve tenersi conto del disposto dell’art. 35, co.3, d.lgs. 159/2011, a mente del quale “[a]l fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti.
TAR Campania Salerno, Sez. I, 14.11.2022, n. 3018
“...Ricondotta preliminarmente la controversia nell’alveo del recesso pubblicistico conseguente all’emissione di un’interdittiva antimafia nei confronti di un contraente con la pubblica amministrazione e alla misura di prevenzione del sequestro che l’ha preceduta, con il corollario processuale della giurisdizione amministrativa, tenuto peraltro conto che le circostanze alla base della recisione dei contratti in questione non sono collegate né presuppongono, anche implicitamente, un inadempimento contrattuale della ricorrente (Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2021, n. 3078), va respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di ius postulandi formulata dalla difesa del comune, la quale risulta smentita per tabulas, come da atti depositati dalla ricorrente in data 20.6.2022, che comprovano l’avvenuta autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dal Giudice delegato agli amministratori giudiziari e il riscontro negativo fornito dall’Avvocatura dello Stato alla richiesta della società di assumere il patrocinio della controversia in esame.
7. – Nel merito il Collegio rileva che gli atti di risoluzione non trovano giustificazione nella motivazione del provvedimento impugnato, incentrata sul richiamo all’art. 108, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e sull’implicito rinvio alla previsione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50 del 2016, affiancato alla riproduzione, per esteso, di parte di una delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul tema dei gravi illeciti professionali.
7.1. – Nessuno dei presupposti applicativi della previsione in esame, infatti, è ravvisabile nel caso in esame, non essendo intervenuta a carico della ricorrente alcuna “decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci” (art. 108, co. 2, lett. a) mentre, quanto all’intervento di un “provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione” ovvero di una “sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80” (art. 108, co. 2, lett. b), deve tenersi conto del disposto dell’art. 35, co.3, d.lgs. 159/2011, a mente del quale “[a]l fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti”.
7.2. – Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente, con decreto del Tribunale di Salerno del 22 settembre 2021, è stata sottoposta a sequestro di prevenzione della totalità delle quote di partecipazione e dei beni del compendio aziendale (ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 159/2011) mentre, con decreto del successivo del 23 settembre, è stata disposta la nomina dei custodi e degli amministratori giudiziari (ai sensi dell’art. 35 d.lgs. cit.).
7.3. – Gli effetti dell’informativa interdittiva, sopraggiunta il …., risultano pertanto sterilizzati ex ante dalla previa sottoposizione dell’azienda al controllo giudiziario di cui al cit. art. 35, tant’è che la Prefettura di Salerno, come documentato dalla ricorrente, con nota prot…., ha chiarito che quest’ultima risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti ad infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012…”