L’esclusione della concorrente, in assenza di una previsione espressa nel bando di specificare i costi della manodopera si sarebbe posta in aperto contrasto con la lex specialis e con il principi di trasparenza e di proporzionalità delle gare, dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Sulla base delle coordinate fornite dalla citata sentenza della C.G.U.E., deve rilevarsi dunque l’inapplicabilità nella specie dell’espulsione automatica, e la possibilità di ovviare alla mancata indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera mediante la possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice. Né a diverse ed opposte conclusione conduce, poi, la circostanza adombrata…, secondo cui l’indicazione dei costi di manodopera sarebbe stata, nella specie, possibile, prevalendo in ogni caso quanto disposto nella legge di gara.

Cons. St., Sez. III, 17.11.2022, n. 10101

“…7.1.Deve essere, anzitutto, respinto il primo motivo, con cui … ripropone la censura, già oggetto di ricorso incidentale avanti al Tribunale, dovendosi condividere le argomentazione del primo giudice, posto che l’esclusione della concorrente, in assenza di una previsione espressa nel bando di specificare i costi della manodopera si sarebbe posta in aperto contrasto con la lex specialis e con il principi di trasparenza e di proporzionalità delle gare, dettati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE, Sez. IX, 2 maggio 2019 in causa C-110/2019, fatta propria da Cons. Stato, Ad Plen.2 aprile 2020, n. 7).

7.2.Tali conclusioni sono state integralmente recepite dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, nel decidere la relativa questione rimessagli ai sensi dell’art. 99, comma 1 c.p.a., ha impiegato la pronuncia della Corte di Giustizia U.E. come canone interpretativo per la soluzione della vicenda sottoposta al suo scrutinio.

7.3.Sulla base delle coordinate fornite dalla citata sentenza della C.G.U.E., deve rilevarsi dunque l’inapplicabilità nella specie dell’espulsione automatica, e la possibilità di ovviare alla mancata indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera mediante la possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.

7.4. Né a diverse ed opposte conclusione conduce, poi, la circostanza adombrata dalla società …, secondo cui l’indicazione dei costi di manodopera sarebbe stata, nella specie, possibile, prevalendo in ogni caso quanto disposto nella legge di gara.

7.5. Di qui la censura formulata da … deve essere respinta…”

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