Come si evince dal tenore letterale delle disposizioni sopra riportate, l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame è limitato a coloro che partecipino in qualche modo alla procedura di evidenza pubblica, o effettuando il confronto competitivo tra le offerte, o compiendo atti presupposti, connessi o consequenziali (cfr. di recente TAR Brescia, Sez. I, 12 ottobre 2022 n. 939).
TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 19.12.2022, n. 1342
“...Ai sensi dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50/2016, «Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62».
A sua volta l’articolo 7 D.P.R. n. 62/2013 stabilisce che «Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza».
Come si evince dal tenore letterale delle disposizioni sopra riportate, l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame è limitato a coloro che partecipino in qualche modo alla procedura di evidenza pubblica, o effettuando il confronto competitivo tra le offerte, o compiendo atti presupposti, connessi o consequenziali (cfr. di recente TAR Brescia, Sez. I, 12 ottobre 2022 n. 939).
Il sindaco … è organo politico dell’Ente concedente e non risulta abbia compiuto atti di gara né in alcun modo partecipato alla relativa procedura, conformemente al principio di separazione di funzioni e responsabilità tra organi elettivi e struttura burocratica degli enti locali fissato dal d. lgs. n. 267/2000: gli atti di gara sono infatti atti di gestione e come tali sono preclusi al sindaco…”