La suddivisione in lotti rappresenta uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, ma tale principio non costituisce un precetto inviolabile né può comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie … e derogabile, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata

TAR Lombardia Milano, Sez. II, 23.03.2023, n. 729

La suddivisione in lotti costituisce un obbligo per la stazione appaltante? TAR Lazio Roma, Sez. I Ter, 21.02.2022, n. 2017

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“…Il fuoco della questione è la legittimità della scelta della stazione appaltante di prevedere un lotto unico, con la motivazione sopra riportata.

La ricorrente infatti non contesta la sua esclusione, riconoscendo di non essere in grado di fornire la strumentazione Emensent, ma censura la scelta di prevedere un unico lotto, a fronte della possibilità di “scomposizione” della fornitura.

Sull’art. 51 d. lgs. n. 50/2016 si sono formati i seguenti principi, avvalorati anche da quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE (art. 46): la suddivisione in lotti rappresenta uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, ma tale principio non costituisce un precetto inviolabile né può comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie (Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2018, n.123; sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1076) e derogabile, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669, sez III, 12 febbraio 2020n. 1076).

La ripartizione in lotti, funzionale alla tutela della concorrenza (es. Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973; 26 giugno 2017, n. 3110; sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857), è espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione sindacabile in sede giurisdizionale sotto l’aspetto della ragionevolezza e proporzionalità e dell’adeguatezza dell’istruttoria (ex multis, cfr. Cons. St., sez. III n., 21 marzo 2019, n. 1857; Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044;).

4) Nel caso in esame oggetto dell’appalto è la fornitura di un drone completo della strumentazione necessaria per il funzionamento (sensori, accessori softwares di gestione dati) e comprensivo di servizi accessori quali la formazione e l’assistenza per il laboratorio LADC del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani.

Nelle condizioni di acquisto è stato precisato che il sensore o equivalente deve poter garantire la possibilità di interagire con avionica per l’effettuazione del volo autonomo.

La scelta di non “scorporare” le parti del drone e quindi di optare per un unico lotto trova la giustificazione in una valutazione di carattere tecnico-economico: la necessità che un unico operatore fornisca il Drone, le strumentazioni accessorie e svolga la formazione e l’assistenza nella fase di operatività.

Rispetto ad uno strumento così peculiare è logica conseguenza che la formazione e l’assistenza venga svolta dallo stesso fornitore, che è il miglior conoscitore del bene offerto.

La scelta del lotto unico è stata sinteticamente motivata con il riferimento alle “condizioni di acquisto”, ma trova anche ulteriori giustificazioni nelle caratteristiche tecniche riportate nella lex specialis.

Seguendo l’orientamento formatosi sull’art. 51 sopra citato, il Collegio ritiene che la scelta del lotto unico sia ragionevole e risponda all’interesse degli operatori che dovranno utilizzare il Drone…”

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