Massima Sentenza

“… all’interno della complessiva documentazione di gara vi è una gerarchia differenziata, che – con specifico riguardo alla risoluzione di concreti contrasti interni tra le varie disposizioni della lex specialis – impone di dare la prevalenza alle previsioni del bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare) possono soltanto integrare, ma non modificare le prime” …

Cons. St., Sez. V, 20.07.2023, n. 7113


Interpretazione atti di gara – gerarchia differenziata.

“…Come di recente rilevato dalla Sezione (Cons. Stato, V, 30 agosto 2022, n. 7573), il bando, il disciplinare e il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia e una propria peculiare funzione nell’economia della procedura.

Il bando ha, anzitutto, la funzione di rendere edotti i potenziali interessati dell'intendimento della stazione appaltante di contrattare (avendo, sotto questo profilo, funzione indittiva) e, a tal fine, scolpisce, sul piano formale, le regole fondamentali della procedura evidenziale (funzione ordinatoria: artt. 59, comma 5 e 71 d.lgs. 50/2016) e predefinisce, sul piano sostanziale, l'oggetto del contratto e le relative prestazioni (funzione precontrattuale). Suo tramite vengono predefinite non solo la disciplina in base quale i candidati dovranno attenersi nel confronto competitivo e nella formulazione della propria offerta, ma anche l’insieme delle regole procedimentali che la stessa stazione appaltante sarà chiamata a rispettare, nella concorrente logica (pubblicistica) dell’autovincolo e in quella (privatistica) della promessa affidante in incertam personam.

È, perciò, anzitutto nel bando di gara che devono essere con precisione individuati i requisiti (di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica) che gli operatori economici devono possedere per l’accesso alla procedura concorrenziale (art. 83 comma 4 d.lgs. 50/2016).

Peraltro, l’insieme delle regole fondamentali di gara, che valgono a delineare la lex specialis della selezione, può essere ricavato anche dagli atti allegati al bando (capitolato speciale d’appalto; disciplinare di gara), sempreché - come ha, con consolidato orientamento, precisato la giurisprudenza amministrativa - nel bando sia individuato con chiarezza un criterio certo di reperimento degli stessi, stante la sua funzione di documento fondamentale del procedimento di evidenza pubblica, al quale è rimesso di individuare i necessari riferimenti e gli eventuali collegamenti agli (ulteriori, correlati e successivi) atti di gara, i quali derivano il proprio contenuto (e la propria legittimazione funzionale) necessariamente dal primo.

Per questo motivo, ognuno dei predetti atti (bando, disciplinare e capitolato) ha una propria autonomia e una propria peculiare funzione nell’economia della procedura evidenziale, il primo fissando le regole di gara, il secondo disciplinando in particolare i dettagli procedimentali, il terzo (eventualmente) integrando le disposizioni del bando, di norma con particolare riferimento agli aspetti tecnici anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale.

Insomma, all’interno della complessiva documentazione di gara vi è una gerarchia differenziata, che – con specifico riguardo alla risoluzione di concreti contrasti interni tra le varie disposizioni della lex specialis – impone di dare la prevalenza alle previsioni del bando, laddove le disposizioni del capitolato (o del disciplinare) possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (tra tante, Cons. Stato, III, 3 marzo 2021, n. 1804; 29 aprile 2015, n. 2186; 11 luglio 2013 n. 3735; V, 24 gennaio 2013 n. 439; 17 ottobre 2012 n. 5297; 23 giugno 2010 n. 3963).

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