Massima Sentenza

“…la giurisprudenza ha ritenuto legittima la previsione di criteri di attribuzione del punteggio per il merito tecnico di tipo tabellare, secondo il modulo c.d. on/off (Consiglio di Stato sez. VI,13/08/2020, n. 5026), che rispondono ad una commendevole istanza di contenimento e regimentazione della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 10 febbraio 2022, n. 1591). Più di recente il giudice d’appello ha confermato tale opzione esegetica, statuendo che “La stazione appaltante può nella sua discrezionalità privilegiare parametri di valutazione di tipo oggettivo dell’offerta tecnica (secondo metodi on/off) non essendo incompatibile tale scelta discrezionale con la disciplina in tema di offerta economicamente più vantaggiosa. Non riscontrabile un’apposita previsione normativa che imponga alla stazione appaltante di definire criteri caratterizzati dal punteggio graduabile, implicante l’esercizio di un potere discrezionale in fase applicativa, all’atto della valutazione delle singole offerte acquisite in sede procedimentale, in luogo del dato oggettivo della compresenza o meno (cioè con il metodo si/no) di alcuni elementi” (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2023, n. 9400)...”

TAR Campania Napoli, Sez. IV, 09.04.2024, n.2356


Il modulo c.d. on/off risponde ad una commendevole istanza di contenimento e regimentazione della discrezionalità tecnica delle commissioni di garaa

“…Si è, al riguardo sancito, anche di recente, che la fissazione dei criteri di valutazione del merito tecnico è “espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla Legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, e, come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III,2 maggio 2016, n. 1661; V,18 giugno 2015, n. 3105)” (Consiglio di Stato, Sezione V, 20 luglio 2023, n. 7111; Cons. Stato, V, 26 marzo 2020, n. 2094).

Relativamente alla contermine censura di violazione dell’art. 95, comma 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto” opina il Collegio che, come già enunciato con l’ordinanza cautelare -OMISSIS-, non è infranto l’art. 95, comma 10 bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 ogni qualvolta, in un appalto di servizi, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica definiti dalla lex specialis, pur essendo in parte del tipo c.d. on/off, per altra parte comportano l’assegnazione di punteggi gradualmente crescenti in considerazione della tipologia degli elementi qualitativi dell’offerta presi in considerazione, diversi dai requisiti minimi di partecipazione e caratterizzanti le modalità di svolgimento del servizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2023 n. 211; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967)

Merita segnalare che la giurisprudenza ha ritenuto legittima la previsione di criteri di attribuzione del punteggio per il merito tecnico di tipo tabellare, secondo il modulo c.d. on/off (Consiglio di Stato sez. VI,13/08/2020, n. 5026), che rispondono ad una commendevole istanza di contenimento e regimentazione della discrezionalità tecnica delle commissioni di gara (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 10 febbraio 2022, n. 1591).

Più di recente il giudice d’appello ha confermato tale opzione esegetica, statuendo che “La stazione appaltante può nella sua discrezionalità privilegiare parametri di valutazione di tipo oggettivo dell'offerta tecnica (secondo metodi on/off) non essendo incompatibile tale scelta discrezionale con la disciplina in tema di offerta economicamente più vantaggiosa. Non riscontrabile un'apposita previsione normativa che imponga alla stazione appaltante di definire criteri caratterizzati dal punteggio graduabile, implicante l'esercizio di un potere discrezionale in fase applicativa, all'atto della valutazione delle singole offerte acquisite in sede procedimentale, in luogo del dato oggettivo della compresenza o meno (cioè con il metodo si/no) di alcuni elementi” (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2023, n. 9400).

4.1. Oltretutto, conviene in questa sede porre in luce che il delineato metodo tabellare di attribuzione del punteggio secondo il modulo non discrezionale “on/off” ancorato al dato oggettivo della disponibilità (on) o meno (off) di una sede operativa nei locali della -OMISSIS-, non involge la parte preponderante del punteggio per il merito tecnico, essendo limitata a soli 10 punti sui 45 complessivamente attribuibili per l’offerta tecnica…”

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