Massima Sentenza
“...Secondo un orientamento giurisprudenziale costante e condiviso da questo Collegio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 223; TAR Campania, Napoli, II, 26 aprile 2021, n. 2686), la quantificazione degli oneri di sicurezza in misura pari a zero non equivale alla loro omissione, a condizione che tale dato risulti esplicitamente indicato e sia adeguatamente giustificato..…
“…Secondo un orientamento giurisprudenziale costante e condiviso da questo Collegio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 223; TAR Campania, Napoli, II, 26 aprile 2021, n. 2686), la quantificazione degli oneri di sicurezza in misura pari a zero non equivale alla loro omissione, a condizione che tale dato risulti esplicitamente indicato e sia adeguatamente giustificato.
15. È principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza amministrativa che la verifica dell’anomalia non si traduce in un giudizio di merito sull’opportunità tecnica o economica dell’offerta, bensì consiste in un apprezzamento tecnico discrezionale volto a stabilire se l’offerta sia attendibile e sostenibile rispetto all’oggetto dell’appalto, avuto riguardo agli elementi costitutivi della stessa e alle giustificazioni rese dall’operatore economico.
16. In particolare, la stazione appaltante è chiamata a verificare la complessiva coerenza, serietà e affidabilità dell’offerta, sulla base di un esame globale e sintetico degli elementi forniti, senza dover esigere un dettaglio analitico dei singoli costi, specie quando – come nel caso di specie – si faccia riferimento a assetti organizzativi preesistenti o economie di scala.
17. Non è dunque richiesto che ogni giustificazione sia accompagnata da prova documentale minuziosa, essendo sufficiente che l’operatore esponga in modo chiaro e verificabile i presupposti tecnici ed economici che consentano di escludere l’inattendibilità o l’irrealizzabilità dell’offerta.
18. Nel caso di specie, l’amministrazione ha richiesto chiarimenti espressi circa l’indicazione di oneri pari a zero, ricevendo da … una giustificazione fondata sulla assenza di incremento organizzativo e di rischio aziendale derivante dall’esecuzione del contratto, in quanto l’appalto si inserisce in un’attività logistica già strutturata, con personale e presidi già disponibili.
19. A sostegno di ciò è stato prodotto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornato e sottoscritto, dal quale emerge la presenza di misure di prevenzione già operative in azienda, ritenute idonee anche ai fini del servizio oggetto di gara.