Massima Sentenza
“...non è possibile allocare tra le “spese generali”, nemmeno parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato con l’offerta presentata in sede di gara…È noto, inoltre, che la modifica dei costi della manodopera, nel caso di specie e di fatto introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia, comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che ha l’effetto di incidere sulle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti…in determinate ed evidentemente residuali ipotesi, il costo della manodopera possa inserito tra le spese generali, individuate queste ultime ad esempio per quanto concerne i costi del personale con mansioni direttive, di coordinamento o di raccordo, prestate a beneficio di più contratti in corso di esecuzione nei confronti di differenti stazioni appaltante…”
“…1.6 È noto che il D.lgs. n. 36 del 2023 ha previsto una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.lgs. n. 36 del 2023).
1.7 L’art. 108 comma 9, infatti, prevede espressamente che “nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Detta disposizione, innovativa rispetto al codice previgente nella parte in cui prevede la sanzione dell’esclusione, è evidentemente diretta a consentire alla stazione appaltante un controllo più incisivo sui costi della manodopera e sul rispetto sul rispetto del CCNL.
1.8 In conformità a detta ratio alla base della disposizione sopra citata precedenti pronunce hanno avuto modo di precisare che non è possibile allocare tra le “spese generali”, nemmeno parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato con l’offerta presentata in sede di gara (Cons. Stato, Sez. V, 19/11/2024, n. 9254 e Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6786 del 3 novembre 2020).
1.9 È noto, inoltre, che la modifica dei costi della manodopera, nel caso di specie e di fatto introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia, comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che ha l’effetto di incidere sulle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti (in questo senso si veda Cons. Stato, Sez. V, 12/03/2018, n. 1541 T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 09/02/2024, n. 230).
2. Nemmeno sono applicabili quelle pronunce che hanno ritenuto che, in determinate ed evidentemente residuali ipotesi, il costo della manodopera possa inserito tra le spese generali, individuate queste ultime ad esempio per quanto concerne i costi del personale con mansioni direttive, di coordinamento o di raccordo, prestate a beneficio di più contratti in corso di esecuzione nei confronti di differenti stazioni appaltanti (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7135 del 21 ottobre 2019), fattispecie inesistenti nel caso di specie e che riguardano comunque costi accessori che non incidono sulla sostenibilità dell’offerta….”