Massima Sentenza
“..non ogni commistione tra offerta tecnica ed economica è tale da rendere necessaria l’esclusione dell’operatore economico, dovendosi procedere in tal senso solo ove gli elementi indicati nell’offerta tecnica siano tali da permettere di ricostruire l’offerta economica, così risultando influenzato l’apprezzamento della commissione di gara. In particolare, è stato affermato che: “il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284)” (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732)” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 5789 dell’1 luglio 2024)…”
“… Con il primo motivo di ricorso è censurata la mancata esclusione della …., pur avendo detta società provveduto ad indicare nell’offerta tecnica alcuni elementi di carattere economico, con conseguente violazione dell’art. 19.2 del Disciplinare di gara e, in termini più generali, del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.
3.1. La censura è infondata.
3.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi) non ogni commistione tra offerta tecnica ed economica è tale da rendere necessaria l’esclusione dell’operatore economico, dovendosi procedere in tal senso solo ove gli elementi indicati nell’offerta tecnica siano tali da permettere di ricostruire l’offerta economica, così risultando influenzato l’apprezzamento della commissione di gara. In particolare, è stato affermato che: “il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4284)" (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732)” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 5789 dell’1 luglio 2024).
3.3. Nel caso di specie, come evidenziato dalla difesa della Tecknoservice, i costi indicati dalla ricorrente nell’offerta tecnica hanno ad oggetto unicamente una specifica voce di un singolo servizio (sub criterio 6.2) e ammontano ad un importo di circa € 14.000, a fronte di una base di gara di € 1.400.000. La ricorrente, inoltre, non ha rappresentato ulteriori elementi tali da far ritenere che l’indicazione contenuta nell’offerta tecnica fosse tale da determinare la complessiva conoscenza del contenuto dell’offerta economica.
3.4. Per tale ragione, il Collegio ritiene che la valutazione operata dalla commissione di gara nella nota prot. n. 12591 del 15 novembre 2024 (con la quale è stato dato atto dell’impossibilità di risalire all’offerta economica solo sulla base dell’indicazione degli importi di che trattasi) sia esente dai vizi lamentati dalla ricorrente, non trattandosi di ragione tale da giustificare l’esclusione della ..., da ciò discendendo, pertanto, l’infondatezza del primo motivo di censura.