Massima Sentenza

a differenza della reticenza dichiarativa la falsità dichiarativa o documentale di cui alla lettera f-bis, correlata alla obiettiva (e perciò verificabile e sindacabile) non veridicità dei fatti allegati a supporto della domanda di partecipazione, in quanto espressiva di inaffidabilità in re ipsa, costituisce ragione di automatica esclusione, sottraendosi al concreto e motivato vaglio di rilevanza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4201 dell’1 giugno 2021)…”

Cons. st., SEZ. IV, 24.04.2023, N. 4140

Approfondimenti

La dichiarazione omessa comporta l’esclusione automatica? Cons. St., Sez. III, 02.07.2021, n. 5044


Il Falso materiale contenuto in un documento prodotto dall’operatore economico comporta l’esclusione immediata.

Un falso materiale non può essere in alcun modo assimilato alle informazioni “false” o “fuorvianti” di cui alla lettera c – bis), dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

La produzione in sede di gara di un documento obiettivamente “non veritiero” o meglio, contraffatto, comporta l’applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f bis del Codice dei contratti.

"... A ciò si aggiunga che un falso materiale non può essere in alcun modo assimilato alle informazioni “false” o “fuorvianti” di cui alla lettera c – bis), dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

La produzione in sede di gara di un documento obiettivamente “non veritiero” o meglio, contraffatto, comporta l’applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f bis del Codice dei contratti.

Al riguardo, il Collegio osserva che ai fini della sussistenza di tale fattispecie rileva esclusivamente il fatto materiale e oggettivo della presentazione di un documento falso, a prescindere dunque dall’animus che l’ha ispirato, tant’è che il Codice dei contratti attribuisce rilievo al dolo o alla colpa ai soli fini dell’ulteriore adozione, da parte dell’Anac, delle sanzioni di carattere interdittivo di cui all’art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2020, n. 1212).

In sostanza, a mente dei principi stabiliti dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio, n. 16 del 2020, a differenza della reticenza dichiarativa la falsità dichiarativa o documentale di cui alla lettera f-bis, correlata alla obiettiva (e perciò verificabile e sindacabile) non veridicità dei fatti allegati a supporto della domanda di partecipazione, in quanto espressiva di inaffidabilità in re ipsa, costituisce ragione di automatica esclusione, sottraendosi al concreto e motivato vaglio di rilevanza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4201 dell’1 giugno 2021)..."

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