Massima Sentenza
“...il decorso dei trenta giorni è collegato dalla stessa norma regolamentare alla conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione da parte della Stazione appaltante e, perciò, inevitabilmente al tempo di accertamento dell’infrazione, da intendersi come riferita all’acquisizione della piena conoscenza della condotta nella sua esistenza ed entità. Quello che conta, dunque, ai fini del decorso del termine perentorio di 30 giorni, è la “piena conoscenza della condotta nella sua esistenza ed entità […] e dei suoi effetti”, come affermato dalla Sezione nel precedente menzionato; il che, in altri termini, equivale a dire che la stazione appaltante deve ottenere consapevolezza dell’illecito compiuto dall’operatore economico, avendolo accertato compiutamente nella sua portata oggettiva e soggettiva e avendolo apprezzato quanto agli effetti che ad esso vanno ricondotti, in primis l’esclusione dalla gara…”
“…Il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato giusta delibera dell’Autorità n. 920 nell’adunanza del 16 ottobre 2019, entrato in vigore “quindici giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” (art. 23, comma 1) ed applicabile “ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia ancora stata effettuata la contestazione dell’addebito alla data della sua entrata in vigore” (art. 22), stabilisce, all’art. 10, comma 2, che la segnalazione va “inviat [a] all’Autorità entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione”. La Sezione ha ritenuto che il termine di 30 giorni ha natura perentoria, avuto riguardo alla portata afflittiva del provvedimento sanzionatorio e in ossequio ai canoni di certezza del diritto e di ragionevolezza (Cons. Stato, questa sez. V, sentenza n. 10197 del 2022). La Sezione ha anche precisato che “il decorso dei trenta giorni è collegato dalla stessa norma regolamentare alla conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione da parte della Stazione appaltante e, perciò, inevitabilmente al tempo di accertamento dell’infrazione, da intendersi come riferita all’acquisizione della piena conoscenza della condotta nella sua esistenza ed entità (id est: nel caso di specie, la falsità della dichiarazione resa o della documentazione presentata dall’operatore economico) e dei suoi effetti” (così, ancora, la sentenza n. 10197 del 2022, cit.).
Quello che conta, dunque, ai fini del decorso del termine perentorio di 30 giorni, è la “piena conoscenza della condotta nella sua esistenza ed entità […] e dei suoi effetti”, come affermato dalla Sezione nel precedente menzionato; il che, in altri termini, equivale a dire che la stazione appaltante deve ottenere consapevolezza dell’illecito compiuto dall’operatore economico, avendolo accertato compiutamente nella sua portata oggettiva e soggettiva e avendolo apprezzato quanto agli effetti che ad esso vanno ricondotti, in primis l’esclusione dalla gara.
Non erra, pertanto, il Giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che l’esatta decorrenza del termine fosse, nella specie, da ascrivere al momento della pubblicazione della sentenza del TAR Campania, che ha consentito alla stazione appaltante, per la prima volta, di assumere piena consapevolezza circa l’avvenuta commissione di un illecito. Solo all’esito della pubblicazione di tale sentenza, infatti, … ha proceduto alla corretta qualificazione giuridica della dichiarazione, con ciò completando il processo di “accertamento” del fatto e di apprezzamento della sua portata illecita…”